Sulle unioni civili celebrate in Italia da persone dello stesso sesso (ricordiamo che il matrimonio è riservato alle coppie eterosessuali, mentre le unioni civili sono previste per le sole coppie omosessuali), sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i tre decreti che disciplinano specificamente la loro costituzione, con una integrazione delle norme sull’ordinamento dello stato civile. Si tratta dei provvedimenti n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 ed entreranno in vigore l’11 febbraio prossimo.
Adesso sappiamo quindi come cosa si deve concretamente fare per costituire una unione civile, a chi ci si deve rivolgere, che forma assumono gli atti costituivi, come avviene la loro raccolta, chi e come si può opporre alla loro costituzione e cosa si deve fare per arrivare al loro scioglimento.
Tutto ciò lo si deve, appunto, ai tre decreti legislativi che danno attuazione alla legge sulle unioni civili approvata il 20 maggio 2016, nella quale veniva data una delega al Governo affinché realizzasse, entro sei mesi:
– l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile alle previsioni della legge con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (a cui è dedicato un primo decreto);
– la modifica e il riordino delle norme di diritto internazionale privato secondo le disposizioni della legge «prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo» (a cui è dedicato un secondo decreto);
– la modifica e le integrazioni normative in generale necessarie a coordinare le disposizioni della legge con le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (a cui è dedicato un terzo decreto dettato unicamente in materia penale, al fine di equiparare lo status di persona unita civilmente a quello di coniuge rispetto ad alcuni reati o alla procedura penale).
Possiamo quindi dire che adesso le unioni civili sono diventate a tutti gli effetti operative nel nostro ordinamento. Perciò anche il matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso trova riconoscimento in Italia, per quanto non come un matrimonio vero e proprio, perché nel nostro Paese il matrimonio tra persone dello stesso sesso non esiste, ma come unione civile. Viene così superata quella situazione paradossale per cui due persone legate da un matrimonio perfettamente valido in un Paese straniero risultavano giuridicamente dei perfetti estranei nel nostro Paese. Se due persone dello stesso sesso si sposano all’estero, quindi, per l’ordinamento italiano costituiscono una unione civile e alla loro unione si applica la legge italiana. Il che non realizza il cosiddetto “matrimonio egualitario” che alcuni speravano ma, secondo lo spirito della legge sulle unioni civili, rappresenta il compromesso politico che ne ha consentito l’approvazione da parte del Parlamento.
Fonte: Diritto24
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