nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
L’in house providing, dalla giurisprudenza comunitaria al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
3 Novembre 2016
Va risarcito il passeggero che ha subito danni per una uscita di strada
3 Novembre 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34793 del 10 agosto 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in ordine al reato di diffamazione (art. 595 codice penale) e alla sua punibilità nel caso in cui le offese siano perpetrate nel corso di un’udienza.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, emanata dal Giudice di Pace, aveva assolto un’imputata per il reato di cui sopra, “perché il fatto non costituisce reato”.

In particolare, all’imputata era stato addebitato il reato di diffamazione per avere nel corso di un’udienza dinanzi al Giudice di Pace, “proferito più volte epiteti del seguente tenore ‘malato mentale, drogato, alcolizzato’, così offenendo la reputazione” dell’ex marito.

L’ex marito, ritenendo la sentenza di assoluzione ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando la contraddittorietà e illogicità della motivazione della pronuncia, la quale non aveva in alcun modo tenuto in considerazione le dichiarazioni della persona offesa, malgrado le stesse fossero state rese in presenza del difensore prima di iniziarne la verbalizzazione in forma riassuntiva.

Secondo il ricorrente, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inutilizzabili tali dichiarazioni, dal momento che “la sanzione dell’inutilizzabilità attiene alle prove acquisite nel corso di un processo e non ai verbali (atti pubblici) dai quali consti la commissione di reati”.

Evidenziava il ricorrente, inoltre, la condotta tenuta dall’imputata non appariva in alcun modo giustificabile, tanto che il giudice era stato costretto “ad invitarla ad uscire dall’aula, evidentemente non riuscendo a contenere le intemperanze della stessa”.

Allo stesso, modo, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’elemento soggettivo del dolo, se si considera che “l’imputata era andata in escandescenze, aveva iniziato ad inveire contro il (…), aveva costretto il giudice a disporne il bonario allontanamento e aveva mostrato un coerente impeto offensivo esclamando ‘vergognatevi’ uscendo dall’aula”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, risultava in maniera pacifica che le frasi offensive erano state pronunciate dall’imputata in occasione di un’udienza, “nell’ambito di un processo penale nel quale la suddetta ricorrente era imputata e l’ex coniuge era persona offesa”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, il giudice di appello aveva correttamente ritenuto che la condotta dell’imputata fosse stata posta in essere “in un’ottica prettamente difensiva”.

Osservava la Corte, peraltro, come risultasse altrettanto pacifico che vi era una forte conflittualità tra l’imputata e il ricorrente e che le frasi offensive erano state pronunciate dalla donna durante il suo esame dibattimentale, “quando aveva perso il controllo nel rispondere alle domande sui fatti oggetto del processo penale e riguardanti sempre i rapporti problematici con l’ex marito”.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione riteneva che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 598 codice penale, la quale esclude, appunto, la punibilità “delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative”.

Tale disposizione, precisava la Corte, è, infatti, “funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, che, come noto, è circoscritta all’ambito del giudizio ordinario ed amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, e a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.

In conclusione, dunque, la Cassazione rilevava come il giudice di secondo grado non avesse affatto errato nell’assolvere l’imputato “perché il fatto non costituisce reato”, dal momento che tale formula trova applicazione anche in presenza di una causa di non punibilità.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Studio Legale Civitavecchia

Fonte: Brocardi.it

Studio Legale Civitavecchia, diffamazione in udienza, Studio Legale Civitavecchia, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Civitavecchia, Studio Legale Civitavecchia 

Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo