Secondo un copione già collaudato, le novità inserite in sede di conversione sono più significative di quelle apportate dal decreto adottato in via d’urgenza dal Governo: il D.L. n. 168/2016 (per un primo commento v., si vis, il mio “Col passo del gambero verso il c.d. Efficientamento della Giustizia”), oltre ad aver subito delle piccole correzioni di ordine formale ed alcune aggiunte e precisazioni, è stato arricchito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, di due nuovi lunghi e complessi articoli: da un lato, l’art. 1-bis, recante “Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione”, che rivoluziona lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio avanti alla Corte di cassazione, e, dall’altro, l’art. 7-bis, dedicato alle “Sinteticità e chiarezza degli atti di parte”, applicabile stricto iure soltanto al processo amministrativo telematico, ma sicuramente fornito di una capacità espansiva a tutti i processi giurisdizionali.
Per comprendere appieno la portata e le conseguenze di ciascuna di queste due disposizioni sarebbe necessario un approfondimento ed un’analisi che oltrepassano abbondantemente i circoscritti limiti del presente lavoro, che si propone molto più modestamente di dare notizia delle novità legislative intervenute in sede di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, e di fornirne un primissimo inquadramento.
Le modifiche apportate alle previsioni introdotte in via d’urgenza: in tema di ordinamento giudiziario
Nel confermare il potere, ex art. 1, D.L. n. 168/2016, del Primo Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente i magistrati (di merito) dell’Ufficio del massimario e del ruolo allo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità (si badi: in materia sia civile, sia penale), la L. n. 197/2016 ha, molto opportunamente, da un canto, aggiunto quale presupposto per l’applicazione, oltre alla permanenza di almeno un biennionell’Ufficio, anche il conseguimento della terza (o superiore) valutazione di professionalità e, dall’altro, precisato che l’applicazione può aver luogo “per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile”.
Piccoli ritocchi hanno riguardato poi l’art. 2, comma 3, relativo alla (straordinaria) riduzione del periodo tirocinio ex art. 21, D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 (con D.M. 5 novembre 2014 e D.M. 22 ottobre 2015 per, rispettivamente, 340 e 350 posti): in particolare, la L. n. 197/2016 ha, da un canto, precisato che sono esclusi dal regime eccezionale i magistrati ordinari che vinceranno il concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, bandito con D.M. 4 settembre 2014 e, dall’altro, ha ridotto ad un solo mese il periodo di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura, correlativamente lasciando così invariato il periodo di 6 mesi del c.d. “tirocinio mirato”, cioè “svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio”.
La L. n. 197/2016, nel confermare l’art. 3 del D.L. n. 168/2016, “in materia di tramutamenti successivi dei magistrati”, che ha innalzato da 3 a 4 anni il periodo minimo di permanenza dei magistrati a seguito di trasferimento o conferimento di funzioni ad una sede, ha inserito un nuovo comma 1-bis, recante una disposizione di diritto transitorio, in forza della quale il nuovo termine di 4 anni non si applica né “ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno 3 anni”, né “in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore” del D.L. medesimo, cioè al 31 agosto 2016, così evitando sia di incidere sulle legittime aspettative dei magistrati che hanno già presentato domanda di trasferimento o di assegnazione, sia di rendere vano l’attività istruttoria già compiuta dai Consigli Giudiziari e dal C.S.M. in relazione alle procedure pendenti.
In tema di c.d. “PAT” (=processo amministrativo telematico)
Numerose sono poi le modifiche apportate dalla L. n. 197/2016 all’art. 7, D.L. n. 168/2016, contenente “Disposizioni sul processo amministrativo telematico”.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nell’art. 136 c.p.a.:
– innanzi tutto, al comma 1 è stato aggiunto, in ossequio al generale principio di efficacia e validità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, un nuovo periodo finale, secondo cui, “Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”; – in secondo luogo, è stato modificato il secondo comma, già sostituito in via d’urgenza, prevedendo, in conformità al precetto di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che il provvedimento con cui viene disposto l’esonero dell’impiego delle modalità telematiche, deve essere motivato; – ulteriormente, viene precisato, analogamente a quanto già previsto in relazione al processo civile telematico, che i difensori costituiti nei giudizi amministrativi sono investiti del “potere di attestazione di conformità” di tutti gli atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con esclusione soltanto del “rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile”, che continua ad essere “di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari”. |
Nelle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2017, in fondo all’art. 13, 1° co., sono state inserite le concorrenti previsioni in virtù delle quali è attribuito il potere, da un lato, al Segretario generale della giustizia amministrativa di “stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo fileallegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload”, e, dall’altro lato, al presidente del tribunale, del Consiglio di Stato, della sezione o del collegio di autorizzare eccezionalmente il deposito cartaceo nel caso in cui non sia “possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento”.
Assai apprezzabili sono le modifiche apportate dalla L. n. 197/2016 al nuovo art. 13-bis delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (“Misure transitorie per l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico”): questa disposizione, introdotta dal D.L. n. 168/2016, infatti, consente (per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020) ai collegi dei tribunali amministrativi regionali di rivolgersi in via incidentale all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per risolvere le eventuali questioni pregiudiziali relative all’interpretazione ed applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico. La norma, assai utile per consentire una risoluzione univoca ed accelerata delle numerose e delicate questioni che si porranno in conseguenza dell’introduzione del processo amministrativo telematico, nella sua versione originaria, prevedeva un duplice filtro di ammissibilità della rilevanza della questione, affidata ai presidenti sia del Tar (o della sezione distaccata) sia del Consiglio di Stato: in sede di conversione in legge del D.L., in modo pienamente condivisibile, conformemente ai fondamentali principi di ragionevolezza ed economia processuale, è stato soppresso il primo vaglio. Attualmente, pertanto, il rinvio pregiudiziale per la risoluzione delle questioni attinenti al processo amministrativo telematico può essere disposto dal collegio di primo grado che rinvia il processo ad un’udienza ad almeno 60 giorni dopo e sottopone direttamente al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all’esame dell’Adunanza Plenaria.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il Presidente del Consiglio di Stato può, alternativamente: o non dare risposta, nel qual caso l’istanza si intende rigettata e il giudizio di primo grado deve proseguire nell’udienza già fissata, ovvero comunicare l’accoglimento (espresso) della richiesta con cui l’Adunanza Plenaria è convocata per una data non successiva a 3 mesi, con conseguente pronuncia in udienza della sospensione del processo pendente davanti al Tar nell’udienza già fissata. Si osservi, peraltro, che, poiché viene stabilito che il collegio remittente deve adottare un provvedimento dal contenuto obbligato, assai più opportuno e coerente con i principi di ragionevolezza ed economia processuale, sarebbe stato prevedere che la sospensione del processo avanti al Tar operasse automaticamente in forza del provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato.
Seguendo il sempre più diffuso trend del progressivo e costante accrescimento della partecipazione dell’Avvocatura, la L. n. 197/2016 ha modificato l’art. 7, 7° co., del D.L. n. 168/2016, prevedendo che la Commissione di monitoraggio, istituita per “assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio”, possa essere composta, oltre che dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato, dal presidente di Tar con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione, da non più di due soggetti scelti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, “uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio Nazionale Forense e uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo”.
Molto opportunamente, la L. di conversione n. 197/2016 ha poi esteso ulteriormente l’ambito della, per così dire, “informatizzazione” del processo amministrativo, non limitandola soltanto all’attività giurisdizionale, ma estendendola anche a quella consultiva. Il D.L. n. 168/2016 aveva già modificato l’art. 136 c.p.a. stabilendo che “tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale”; il nuovo co. 8-bis dell’art. 7 del medesimo D.L. ulteriormente prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, anche “i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relative all’attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale”.
Sempre “In considerazione dell’avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017”, la L. n. 197/2016 ha inserito nell’art. 7 del D.L. n. 168/2016 un nuovo comma 8-ter che ha riscritto interamente l’art. 192 del T.U. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nonostante la sostituzione integrale del testo della disposizione, in realtà il comma 1 riproduce esattamente quello previgente, sicché soltanto i commi dal secondo al quinto, relativi esclusivamente ai “ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo”, hanno una portata innovativa. In particolare, in forza di questi, il MEF (Ministero dell’Economia e della Finanza) è delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Stato, ad adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 29 novembre 2016) un D.M. che stabilisca le modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi depositati all’entrata in vigore dell’emanando D.M.
Ultima nuova disposizione introdotta dalla L. di conversione n. 197/2016 all’art. 7 del D.L. n. 168/2016 è rappresentata dal co. 8-quater che assai opportunamente precisa che le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi di comuni, province e regioni, di cui agli artt. da 126 a 132 del c.p.a. “si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane”.
Fonte: Il Quotidiano Giuridico
Studio Legale Roma, PAT, NomoLex Studio Legale, Studio Legale Roma, Studio Legale Roma, Avvocato Roma, Studio Legale Roma, Processo civile, Studio Legale Roma, Gazzetta Ufficiale, Studio Legale Roma, Processo civile telematico, Studio Legale Roma, Studio Legale Roma, Studio Legale Roma, Studio Legale Roma, Studio Legale Roma