nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Atto tributario notificato a persona diversa dal destinatario, quali conseguenze?
10 Aprile 2017
Responsabilità civile magistrati: per la Consulta, la legge è costituzionale
12 Aprile 2017

Tra il reato di maltrattamenti (art.572 c.p.) e il sequestro di persona (art. 605 c.p.) è ammissibile il concorso, non essendo configurabile tra i due alcun rapporto di specialità. Soggetto passivo del sequestro può essere un minore e, dunque, anche un neonato iscritto ad un asilo nido. (Cass. 15299/2017).

Sequestro di persona, il caso

Al titolare di un asilo nido veniva fatto divieto di esercitare tale attività imprenditoriale per dodici mesi avendo questi in concorso morale con il legale rappresentante della struttura, approfittando di circostanze di tempo, luogo o persona, anche in riferimento all’età e con abuso di autorità (ai sensi degli artt. 110,61 n 5 e 11 quinquies, 572 c.p.) maltrattato i piccoli alunni di una classe.

In particolare, tali vessazioni si risolvevano nel percuotere, strattonare, tappare la bocca o imboccare forzatamente alcuni minori in tenerissima età a loro affidati dai genitori per ragioni di custodia e assistenza.

Fra le modalità con cui venivano poste in essere le violenze, era emersa la consuetudine di legare i piccoli a delle sedie sdraio con apposite cinghie, lasciandoli al buio per periodi prolungati, in locali diversi da quelli adibiti all’accoglienza.

Il Tribunale non riteneva che emergessero profili per la configurazione del sequestro di persona ai sensi dell’art.605 c.p., in quanto le privazioni e le limitazioni nei confronti dei bimbi venivano adottate non al fine di sequestrarli, ma al solo scopo di neutralizzarne i pianti.

Sequestro di persona, le ragioni della pronuncia

La Cassazione accoglie la doglianza avanzata dal procuratore della Repubblica e ribalta quanto deciso dal primo giudice.

In primo luogo, ammette il concorso tra il reato di maltrattamenti (art.572 c.p.) e il sequestro di persona (art.605 c.p.), non essendo configurabile tra i due alcun rapporto di specialità.

Si tratta infatti di due fattispecie dirette a tutelare beni giuridici diversi: essendo l’uno integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psicofisici, l’altro dalla privazione della libertà dell’individuo.

Il reato disciplinato all’art. 605 c.p. protegge il bene giuridico costituzionalmente garantito della persona nel caso in cui essa venga lesa da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà, intesa come possibilità di muoversi senza restrizioni nè costrizioni.

Soggetto passivo del sequestro può essere anche un neonato, trattandosi di tutela della libertà la cui titolarità è riconosciuta ad ogni essere umano sin dalla nascita. In altre parole, la finalità del sequestro di persona è quella di tutelare sia la libertà fisica e di locomozione sia quella di poter restare in un luogo senza essere illegittimamente rimosso e può riguardare ogni individuo, sia esso capace che incapace.

La libertà personale – ricorda la Corte – è un diritto inviolabile dell’uomo, che può essere compromesso solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (art.13 Cost.).

Nel momento in cui i genitori affidino la custodia del proprio figlio privo della capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto alle azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso del minore ad essere rimosso dal luogo ove lo hanno riposto o ad essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto dai genitori stessi.

Il reato di cui all’art.605 c.p.  non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella volontà e coscienza di infliggere alla vittima la illegittima privazione della sua libertà. Tale consapevolezza sembra essere in re ipsa di fronte alla sistematica collocazione dei piccoli alunni in locali bui, legati alle sedie e incapaci di muoversi più di un’ora.

A nulla rileva l’osservazione avanzata dalla difesa secondo la quale i vincoli fisici posti sui bambini derivavano dalla dotazione ordinaria di seggioline o lettini, ovvero da strumenti di contenimento disposti ad hoc.

La sentenza va pertanto rinviata al Tribunale per un nuovo esame. NomoLex Legale Milano

Fonte: MasterLex

NomoLex Legale Milano, Studio Legale Milano, NomoLex Legale Milano, Avvocati Milano, NomoLex Legale Milano, NomoLex Studio Legale, NomoLex Legale Milano

Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo