Tribunale, Milano, sez. specializzata imprese, sentenza 19/12/2016
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese e Società, torna ad analizzare la validità della costituzione dell’assemblea dei soci di società a responsabilità limitata.
Ripercorriamo la normativa in materia, prima di analizzare il caso esaminate dal Tribunale di Milano.
L’articolo 2479-bis c.c. dispone che l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che, in mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Il codice civile non chiarisce se debba essere certo solo l’invio della convocazione o anche la ricezione.
L’art. 2479-ter c.c. dispone che le decisioni dei soci prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
All’analisi del Tribunale c’è proprio un caso di invio di convocazione apparentemente corretto, ma in realtà mai arrivato al socio destinatario.
Parte attrice chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che l’assemblea straordinaria dei soci della Alfa s.r.l. del tredici ottobre 2014 – come da verbale per atto di notaio iscritto il 23 ottobre 2014- è stata tenuta senza la necessaria, valida convocazione del socio Tizio e che vi è stata la sua assoluta mancanza di informazione, ai sensi di quanto disposto nell’art. 2479 ter comma 3° c.c., e in subordine, l’annullamento ai sensi di quanto disposto nell’art. 2479 ter 1° comma c.c.
L’attore (Tizio) ha pertanto impugnato tutte le deliberazioni approvate, lui assente, dagli altri soci di Alfa s.r.l. il 13/10/2014, aventi ad oggetto il trasferimento a Milano della sede sociale (sino ad allora stabilita statutariamente in Roma, e concretamente fissata nella via ove Tizio aveva ed ha il proprio domicilio professionale) e l’adozione di un nuovo testo di statuto contenente, oltre a detta modifica, l’integrazione dell’oggetto sociale; lamentando che, a fondamento dell’impugnazione, svolta in termini sia di annullamento che di declaratoria di nullità, tali delibere – della cui assunzione egli si sarebbe avveduto solo tramite un controllo presso il registro delle imprese – erano state assunte senza che egli, socio in ragione del 10%, avesse “mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione della suddetta assemblea straordinaria”.
La convenuta ha resistito all’impugnazione eccependo in primo luogo di aver tempestivamente spedito a Tizio, in ottemperanza all’art. 12 dello statuto sociale, rituale convocazione per l’assemblea del 13 ottobre 2014 a mezzo telefax del 3 ottobre 2014, inviato al numero corrispondente allo studio professionale dell’attore e di cui ha prodotto il rapporto (positivo) di ricezione.
Eccepiva altresì la tardività (per superamento del termine di 90 giorni) dell’impugnazione proposta ex art. 2479 ter co. 1° cod. civ., in quanto la citazione era stata portata alla notifica il 20/1/2015 mentre la deliberazione era stata trascritta sul libro delle decisioni dei soci di cui all’art. 2478, n. 2 cod. civ. lo stesso 13/10/2014.
Il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dall’interpretazione del requisito della “conferma di ricezione” richiesto dal medesimo art. 12 dello statuto della società Alfa, per validare il sistema di comunicazione utilizzato, ritiene il Tribunale sufficientemente e convincentemente provato che Tizio, per circostanze tecniche fortuite indipendenti dalla sua volontà, e non attribuibili a sua colposa negligenza (ovvero: disattivazione di differenziale elettrico fra le 10 e le 16 del 3/10/2010 e conseguente spegnimento del server e del fax ad esso collegato, con conseguente perdita dei dati sia sul disco rigido anche esterno del primo), non ebbe né nella data dell’invio del fax (ove pure avesse effettivamente raggiunto alle 12,01 di quel giorno, come risulta dal report prodotto dalla convenuta, la ‘macchina’ situata nello studio dell’attore), né comunque -in difetto di prova contraria di parte convenuta- in data precedente allo svolgimento dell’assemblea e alla successiva iscrizione della modifica statutaria nel registro delle imprese (avvenuta il 23/10/2014 – conoscenza alcuna dell’avviso e quindi della convocazione dell’assemblea, con compromissione assoluta del suo diritto sociale a intervenirvi consapevolmente, partecipare al dibattito assembleare e votare le proposte di decisione.
Il Tribunale pertanto dispone, con sentenza del 19 dicembre 2016, che, in presenza -come nella specie- di prova positiva della mancata ricezione dell’avviso, la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile e tempestiva ricezione da parte di ciascun socio dell’avviso di convocazione spedito con le modalità previste dallo statuto, è destinata a venir meno, e che trattandosi in particolare di avviso di convocazione da ritenersi mai effettivamente pervenuto al socio avente diritto, la fattispecie è sussumibile nella regola speciale dettata per le società a responsabilità dal terzo comma dell’art. 2479 ter c.c., che assoggetta al più pregnante regime di invalidità ivi previsto (con legittimazione attiva di qualunque interessato e termine decadenziale per l’impugnativa giudiziale di tre anni dalla trascrizione del libro delle decisioni dei soci) ogni ipotesi di “decisioni (…) prese in assenza assoluta di informazione”.
Il Tribunale di Milano non fa altro che uniformarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 23218 del 14/10/2013, enunciò il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.
Pertanto, ad eccezione di società che abbiano uno Statuto che contenga clausole molto ben dettagliate circa la convocazione dell’assemblea, si rammenta all’organo amministrativo di qualsiasi società di fare molta attenzione all’invio della convocazione dell’assemblea ai soci, con riguardo non solo all’invio ma anche alla effettiva ricezione della convocazione stessa da parte dei soci.
Fonte: Altalex
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