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Il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche se dipendenti dell’impresa appaltatrice a cui è stato affidato il lavoro”.

Tale principio si estrinseca nell’obbligo/dovere del committente di fornire ai singoli lavoratori adeguate informazioni circa le situazioni di rischio per evitare casi di infortunio. Deve dunque predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e cooperare con la ditta appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata. Ciò a maggior ragione se l’attività in questione è caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi. Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017 nel caso di un infortunio verificatosi al lavoratore di una ditta appaltatrice la quale aveva in affidamento opere che avevano esecuzione all’interno del cantiere della società committente.

Gli obblighi formativi e informativi

La sentenza, nell’accogliere il ricorso del lavoratore infortunato, si è soffermata principalmente sugli obblighi di adeguata formazione e informazione gravanti sulla committente nei riguardi della ditta appaltatrice e dei suoi operai. Tali obblighi di formazione ed informazione sono dovuti verso tutti gli operai, anche non dipendenti della committente, che svolgano il loro lavoro in ambienti lavorativi della committente e con particolare riferimento all’uso di macchinari normalmente estranei alle mansioni proprie di un operaio. Come nel caso del carroponte utilizzato dal saldatore ricorrente e che è stato causa del suo infortunio. La Suprema Corte ha chiarito che tale obbligo formativo/informativo è anzitutto a carico della ditta appaltatrice, ma che lo stesso, ai sensi dgli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. n. 626/94, è anche un onere del committente nei confronti di tutti i lavoratori che operano all’interno del suo cantiere. Inoltre l’onere di provare di aver adempiuto il debito di sicurezza, dimostrando di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento dannoso e di aver vigilato sull’effettivo uso delle misure di sicurezza, grava sull’imprenditore e non sul lavoratore.

 Il c.d. “rischio elettivo”
Nè si può ritenere secondo la Corte che, nel caso di specie, ricorra il c.d. rischio elettivo ossia la responsabilità esclusiva del lavoratore infortunato. Tale responsabilità è ravvisabile soltanto in presenza di condotte del tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure se vi è stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini. Cosa che nel caso in esame non è stata in alcun modo accertata. Una eventuale condotta colposa del lavoratore è irrilevante, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento, in quanto lo scopo delle normative antinfortunistiche è proprio quello di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e la possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.  Consulenza Legale Milano
Fonte: MasterLex
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