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16 Febbraio 2017Una pubblicità comparativa dei prezzi fra negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni non è lecita in determinate circostanze. Una pubblicità del genere può altresì essere ingannevole se il consumatore non è informato con chiarezza, nella pubblicità stessa, della diversità quanto a tipologia e dimensioni dei negozi posti a confronto. Lo ha precisato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 8 febbraio 2017 nella causa C-562/15.
Oggetto del contendere una campagna pubblicitaria televisiva che poneva a confronto i prezzi di 500 prodotti di grandi marche applicati nei negozi Carrefour e in negozi concorrenti (fra cui i negozi Intermarché) e offriva al consumatore il rimborso del doppio della differenza di prezzo se avesse rinvenuto altrove un prezzo più basso. Ma i negozi Intermarché selezionati per il confronto erano tutti supermercati, mentre i negozi Carrefour erano tutti ipermercati e tale informazione compariva solamente in caratteri più piccoli.
Con la sentenza di oggi la Corte ricorda che in forza della direttiva 2006/14 ogni pubblicità comparativa deve confrontare obiettivamente i prezzi e non essere ingannevole. Se l’operatore pubblicitario e i concorrenti appartengano a ditte, ciascuna delle quali possiede una gamma di negozi diversi quanto a dimensioni e tipologia, e il confronto non sia riferito alle medesime tipologie e dimensioni di negozi, l’obiettività del confronto può risultarne falsata se la pubblicità non menziona tale diversità.
La Corte rammenta, peraltro, che è ingannevole una pubblicità comparativa che ometta o occulti un’informazione rilevante di cui il consumatore medio ha bisogno, tenuto conto del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
Con la sentenza di oggi la Corte ricorda che in forza della direttiva 2006/14 ogni pubblicità comparativa deve confrontare obiettivamente i prezzi e non essere ingannevole. Se l’operatore pubblicitario e i concorrenti appartengano a ditte, ciascuna delle quali possiede una gamma di negozi diversi quanto a dimensioni e tipologia, e il confronto non sia riferito alle medesime tipologie e dimensioni di negozi, l’obiettività del confronto può risultarne falsata se la pubblicità non menziona tale diversità.
La Corte rammenta, peraltro, che è ingannevole una pubblicità comparativa che ometta o occulti un’informazione rilevante di cui il consumatore medio ha bisogno, tenuto conto del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
Fonte: Il Sole 24 ore
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