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È sempre ammissibile l’interrogatorio dell’imputato nel giudizio abbreviato anche se la relativa domanda non è stata formulata al momento della scelta del rito.
«In tema di giudizio abbreviato, questo collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l’imputato, nell’ambito del giudizio abbreviato, ha diritto a che si proceda al suo esame, anche se la relativa domanda non è stata da lui formulata al momento della scelta del rito in questione:
“invero deve ritenersi che l’accettazione del giudizio allo stato degli atti, se implica rinuncia al diritto di difendersi provando, non comporta invece compressione del diritto di autodifesa di cui l’interrogatorio costituisce principale espressione; all’uopo va considerato che l’art. 441 c.p.p., comma 1, non esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 421 c.p.p., e che l’interrogatorio è atto compatibile con qualsiasi procedimento, salvo quello a contraddittorio eventuale e posticipato” (Cass., sez. 5^, n. 19103, 10 marzo 2004, Pirro).
La sostanziale differenza tra l’interrogatorio e l’istituto delle spontanee dichiarazioni nonché la irragionevole “compressione” del diritto di difesa che altrimenti si determinerebbe, induce questo collegio a propendere per la soluzione prospettata in premessa.
Da tale affermazione consegue, pertanto, che, qualora venga rigettata un’istanza dell’imputato di essere sottoposto ad interrogatorio, anche in sede di rito abbreviato, si verifica una nullità per violazione del diritto di difesa, nullità a regime intermedio che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., se l’imputato assiste al compimento dell’atto, ossia alla pronuncia del provvedimento di rigetto, deve essere eccepita immediatamente».
Da tale affermazione consegue, pertanto, che, qualora venga rigettata un’istanza dell’imputato di essere sottoposto ad interrogatorio, anche in sede di rito abbreviato, si verifica una nullità per violazione del diritto di difesa, nullità a regime intermedio che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., se l’imputato assiste al compimento dell’atto, ossia alla pronuncia del provvedimento di rigetto, deve essere eccepita immediatamente».
Da tale affermazione consegue, pertanto, che, qualora venga rigettata un’istanza dell’imputato di essere sottoposto ad interrogatorio, anche in sede di rito abbreviato, si verifica una nullità per violazione del diritto di difesa, nullità a regime intermedio che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., se l’imputato assiste al compimento dell’atto, ossia alla pronuncia del provvedimento di rigetto, deve essere eccepita immediatamente».
Fonte: MioLegale.it
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