E’ legge la riforma del diritto fallimentare
19 Ottobre 2017Esame di avvocato: voto numerico legittimo anche dopo il varo della riforma
23 Ottobre 2017Prorogata di un mese l’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria per gli avvocati.
Come preannunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero della Giustizia, su sollecitazione degli organi istituzionali e dei rappresentanti del mondo forense, ha rinviato di 30 giorni l’entrata in vigore (inizialmente fissata per oggi) della nuova polizza obbligatoria professionale e contro gli infortuni.
Ricordiamo che il decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, in attuazione dell’art. 12 della Legge professionale forense (L. n. 247/2012), ha fissato le “condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.
Il rinvio di 30 giorni è giustificato dalla concomitanza con il perfezionamento da parte del CNF della procedura di gara che ha portato alla stipula di una convenzione collettiva finalizzata ad offrire all’intera categoria degli iscritti all’albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore.
Prorogata di un mese l’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria per gli avvocati.
Come preannunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero della Giustizia, su sollecitazione degli organi istituzionali e dei rappresentanti del mondo forense, ha rinviato di 30 giorni l’entrata in vigore (inizialmente fissata per oggi) della nuova polizza obbligatoria professionale e contro gli infortuni.
Ricordiamo che il decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, in attuazione dell’art. 12 della Legge professionale forense (L. n. 247/2012), ha fissato le “condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.
Il rinvio di 30 giorni è giustificato dalla concomitanza con il perfezionamento da parte del CNF della procedura di gara che ha portato alla stipula di una convenzione collettiva finalizzata ad offrire all’intera categoria degli iscritti all’albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore.
Fonte: Altalex
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