Il diritto alla difesa è di tutti, anche di chi non può permettersi un avvocato.
La Costituzione italiana garantisce a tutti, anche ai meno abbienti, la possibilità di difendersi in giudizio; in altre parole, tutti possono godere del diritto inviolabile alla difesa. In pratica, lo Stato provvede a pagare l’avvocato che difende chi, secondo la legge, ha un reddito troppo basso per potersi permettere di retribuire un difensore. Vediamo allora cos’è il gratuito patrocinio e qual è il limite di reddito previsto per il 2019.
Come anticipato, il patrocinio a spese dello Stato (normalmente conosciuto come gratuito patrocinio) consente anche a chi non ha i mezzi economici per farvi fronte di essere assistito in un procedimento giudiziario da un avvocato la cui parcella verrà pagata dallo Stato. Il gratuito patrocinio è un istituto che trova riferimento direttamente nella Costituzione, secondo cui sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge prevede che si possa accedere al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Attualmente, può essere ammesso al patrocinio chiunque sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro (i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat). Se l’istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’interessato. In questa circostanza, però, il limite di reddito sopra indicato è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Secondo la legge, è assicurato il gratuito patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, ovvero, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
È, inoltre, assicurato il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Accertata la sussistenza dei requisiti sopra menzionati, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere inoltrata dall’avvocato di fiducia. Le modalità sono diverse a seconda che si tratti di procedimento civile o penale:
Alle regole sopra elencate seguono delle eccezioni: non possono accedere al gratuito patrocinio i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione dedita al narcotraffico, per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Alle restrizioni appena enunciate fanno da contrappeso le agevolazioni previste per specifiche categorie di persone. Le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni e atti persecutori (cosiddetto stalking), nonché di determinati reati commessi a danno di minori, sono sempre ammessi al gratuito patrocinio, anche se superano la soglia stabilita.
Fonte: La Legge per tutti
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