Patti pre matrimoniali e successioni, contratti (bancari) e trust. Il Governo, nel consiglio dei ministri serale di giovedì 28 febbraio, ha approvato una raffica di schemi di legge delega tra cui quello per la riforma di passaggi importanti del codice civile, finora mai investito di un intervento così “diffuso” dal 1942, anno della sua adozione.
I criteri di delega, per grandi linee, toccano i capi delle Associazioni, delle Successioni, dei Contratti, della Responsabilità extracontrattuale, delle Garanzie e giunge alla disciplina dell’istituto del trust: una sorta di movimento tellurico in temi di cui si è discusso e giudicato con una certa intensità.
Come non vedere in filigrana, per esempio, nelle proposte di modifica nella materia del sinallagma contrattuale, il tema del risparmio “tradito”. O nel tema dei patti pre matrimonio o unione, il dilemma degli assegni di mantenimento in caso di crisi e separazione.
La delega sarà oggetto di molte analisi tecniche.
Qui ci limitiamo ad indicare i temi e gli oggetti principali.
Il Governo dovrà integrare nel codice, coordinandone gli aspetti, il tema del terzo settore e provvedere a aggiornare le procedure per il riconoscimento, i limiti allo svolgimento di attività lucrative, le procedure di liquidazione degli enti. Sono escluse le fondazioni bancarie.
Sono ammessi sia in caso di matrimonio che di unione civile per regolare, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali delle parti, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli.
La legittima diviene quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario; si potranno stipulare patti successori anche per permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile; semplificazione in linea con il certificato successorio europeo.
La parte che in fase di trattativa abbia informazioni determinanti (escluso il valore dell’oggetto) per il consenso è inderogabilmente tenuta a comunicarla all’altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte; disciplina dei casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive, o comunque scorrette, ovvero circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all’altra determinano l’invalidità del contratto concluso; saranno sanzionati con la nullità nell’esclusivo vantaggio del titolare dei diritti fondamentali della persona umana, clausole o accordi che risultino in contrasto con tali diritti; rinegoziazione secondo buona fede in casi di eccessiva onerosità sopravvenuta per casi eccezionali ovvero, in caso di mancato accordo, adeguamento giudiziale; disciplina di nuovi schemi contrattuali in relazione alla pratica sociale.
La delega si prefigge di coordinare “più razionalmente e compiutamente” le ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale; di estendere le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale nella responsabilità extracontrattuale e contrattuale, disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi.
Disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidatesi nell’uso bancario e finanziario; disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo una adeguata tutela dei beneficiari.
Fonte: Altalex
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