L’insegnante che venga fisicamente aggredito da un suo alunno è tenuto a comunicare il fatto al Dirigente Scolastico dell’istituto, in qualità di soggetto responsabile di garantire la sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori, oltre che di denunciare il fatto alle autorità competenti.
Sono sempre più frequenti i fenomeni di vere e proprie aggressioni, a volte non solo verbali, nei confronti dei professori che, spesso, si trovano a dover gestire situazioni estremamente complicate.
Certamente, è utile la ricerca della collaborazione con altri insegnanti, con i genitori, con le stessi classi per “aiutare” e coinvolgere gli allievi più problematici, evitando lezioni frontali e prediligendo, ad esempio, delle forme più “dialogate”.
Eppure, a volte, anche un’efficace comunicazione potrebbe non essere sufficiente.
I comportamenti di certi alunni finiscono senza dubbio per mettere a dura prova il lavoro del docente e il clima che, di conseguenza, si viene a creare non gli consente di poter svolgere al meglio la propria funzione di educatore.
Cosa fare, quindi, in simili situazioni?
Senza dubbio, qualora l’insegnante riceva delle “avvisaglie”, sarà opportuno darne immediatamente comunicazione al dirigente scolastico dell’istituto di riferimento.
Quest’ultimo, infatti, in virtù della posizione e del ruolo rivestiti, svolge una funzione di garanzia ai fini della tutela della salute e della sicurezza del luogo di lavoro.
Si applica, infatti, l’art. 2087 c.c. che stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a salvaguardare anche l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
E’ quindi doveroso che egli predisponga, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico svolto di cui all’art. 1176 comma 2 c.c., tutte le misure necessarie allo scopo.
Se, quindi, è possibile, dovranno essere concordate tutte le strategie più idonee alla risoluzione del problema in via preventiva.
Tuttavia, è accaduto anche che, nonostante le cautele, l’insegnante finisse per subire vere e proprie aggressioni fisiche.
In questo caso il dirigente scolastico sarà tenuto a denunciare immediatamente l’accaduto alle autorità competenti.
Occorre tenere presente, infatti, che quest’ultimo, nell’esercizio delle sue funzioni, è considerato dalla legge a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, secondo la nozione fornita dall’art. 357 c.p.
A tal proposito, l’art. 361 c.p. prescrive l’obbligo in capo ai pubblici ufficiali di denunciare all’Autorità Giudiziaria, o altra Autorità che a questa debba riferire, qualsiasi fatto di reato di cui abbia avuto conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’omessa o ritardata denuncia da parte del Dirigente Scolastico che, come detto, è pubblico ufficiale, costituisce, a sua volta, reato.
In definitiva, se il Dirigente Scolastico d’istituto non provvede, appena sia a conoscenza o sia stato informato di simili episodi, a rivolgersi alle Autorità competenti, facendo passare sotto silenzio il fatto, volontariamente o anche per mera mancanza di diligenza, egli risulterà penalmente responsabile.
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