In particolare, nel caso di specie, l’ordinanza adottata dal Comune imponeva al gestore del locale di evitare lo stazionamento dei clienti dinnanzi all’ingresso. Il T.A.R. ha rilevato che il gestore del locale non potrebbe essere tenuto, non avendone comunque l’autorità, a svolgere una funzione di controllo sullo spazio antistante al proprio locale. Trattandosi di spazio esterno ricompreso nella pubblica strada del quale il privato non ha alcun diritto di gestione, ricade sul Comune in via esclusiva l’obbligo di vigilare sul flusso di persone e sul loro stazionamento. In definitiva, un imprenditore titolare di un locale non ha alcun obbligo né autorità per curarsi dello spazio al di fuori della propria attività commerciale. Conseguentemente non si può attribuire alla sua responsabilità alcuna azione che altri svolgano in quello spazio.
Con l’occasione, il T.A.R. fornisce un ulteriore chiarimento sull’adozione di ordinanze da parte di un Comune quando vi sia stata la sollecitazione o comunque la richiesta di un privato cittadino. Nel caso di specie, l’ordinanza che imponeva obblighi al titolare del locale era stata adottata dal Comune a seguito delle segnalazioni di una residente della zona, costituitasi poi in giudizio come controinteressata. Il T.A.R. ha precisato che l’ordinanza non è censurabile sotto questo profilo, in considerazione del fatto che la preservazione della vivibilità del quartiere residenziale e il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico rappresentano interessi pubblici: le segnalazioni della controinteressata hanno solo costituito un’“occasione” per l’emanazione di un provvedimento nell’interesse della comunità.
Con l’occasione, il T.A.R. fornisce un ulteriore chiarimento sull’adozione di ordinanze da parte di un Comune quando vi sia stata la sollecitazione o comunque la richiesta di un privato cittadino. Nel caso di specie, l’ordinanza che imponeva obblighi al titolare del locale era stata adottata dal Comune a seguito delle segnalazioni di una residente della zona, costituitasi poi in giudizio come controinteressata. Il T.A.R. ha precisato che l’ordinanza non è censurabile sotto questo profilo, in considerazione del fatto che la preservazione della vivibilità del quartiere residenziale e il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico rappresentano interessi pubblici: le segnalazioni della controinteressata hanno solo costituito un’“occasione” per l’emanazione di un provvedimento nell’interesse della comunità.
Fonte: MasterLex
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