Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 20/09/2017 n° 7
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che devono considerarsi legittimi, in quanto correttamente motivati, i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati che statuiscono l’inidoneità delle prove scritte, e negano quindi l’accesso all’esame orale, anche quando si fondano solo ed esclusivamente su valutazioni numeriche.
I giudici amministrativi hanno innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento sulla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. In passato essa era contenuta negli articoli da 20 a 22 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) e nel capo II (articoli da 15 a 34) del Regio decreto 22 gennaio 1934; nel 2012; è poi intervenuta con la Legge n. 247 la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”. In particolare, al titolo IV sono state indicate le modalità di accesso alla professione forense e al capo II (articoli da 46 a 49 della legge) le disposizioni in materia di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Il Legislatore ha tuttavia stabilito all’articolo 49 della novella legislativa una fase transitoria per cui per i primi cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita’ di esame, secondo le norme previgenti.
Ne deriva che, come hanno sostenuto i giudici amministrativi nella pronuncia in esame, dal combinato-disposto degli articoli 20 comma II e 22 comma 9 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 in relazione all’ articolo 17 bis del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (disposizione, quest’ultima, introdotta decreto legge 21 maggio 2003, n. 11) si evince che il punteggio agli elaborati scritti viene attribuito da ciascun commissario in forma numerica.
Nonostante la chiarezza del dato normativo nel recente passato la giurisprudenza , richiamata dall’Adunanza Plenaria, si è posta il problema della compatibilità di tali modalità con il principio generale di cui all’articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, che impone l’obbligo di motivazione per i provvedimenti.
Ripercorrendo le pronunce più rilevanti sul punto è emerso che i giudici amministrativi hanno individuato un orientamento costante nel ritenere sufficiente l’espressione del voto in forma numerica ( tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010 n. 445: Cons. Stato sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2557; Cons. Stato sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2544. III).
L’Adunanza Plenaria ha inoltre richiamato le statuizioni della Corte Costituzionale che pronunciandosi due volte in ordine alla medesima tematica sinora indicata, ha sempre respinto i dubbi di costituzionalità sulle disposizioni del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, chiarendo che la graduazione del punteggio numerico consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell’elaborato e risponde al principio di buon andamento dell’azione amministrativa (economicità), che non consentirebbe una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove.
L’Adunanza si è poi soffermata sul criterio sistematico di interpretazione della legge che impone il suo inquadramento nel contesto di riferimento e l’individuazione di una interpretazione non in contrasto con la Costituzione.
Nel caso di specie ha chiarito come risulti esaustiva l’espressione numerica del voto in quanto la lettera dell’art. 49 conduce alla univoca conclusione che il Legislatore abbia voluto procrastinare l’entrata in vigore della legge di riforma, complessivamente considerata, con riferimento a tutti gli aspetti che disciplinano lo svolgimento dell’esame suddetto; tra essi rientra certamente quello relativo alle modalità di espressione da parte della Commissione della valutazione degli elaborati scritti proprio in quanto l’art. 49 della legge non prevede in proposito alcuna distinzione.
Il supremo consesso conclude evidenziando che il Legislatore sulla base della propria discrezionalità ha scelto di modificare il sistema previgente attraverso la prescrizione di cui all’art. 46, comma 5, L. n. 247 del 2012; ciò non implica affatto l’illegittimità della disciplina precedente che è conforme al tradizione orientamento della giurisprudenza, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta di prevedere una norma transitoria che differisca l’entrata in vigore della legge innovativa.
Fonte: Altalex
NomoLex sede di Roma, Studio Legale Roma, NomoLex sede di Roma, Avvocato Roma, NomoLex sede di Roma, NomoLex sede di Roma, NomoLex sede di Roma
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |