Gli articoli da 11 a 13 della 7 luglio 2016, n. 122 prevedono il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (in attuazione della direttiva 2004/80/CE), le condizioni per l’accesso a tale indennizzo e le modalità di presentazione della relativa domanda.
Tale legge prevede un indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582 (percosse e lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale.
L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
La misura di detto indennizzo è stata stabilita con decreto ministeriale dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia del 31 agosto 2017 pubblicato sulla G.U. n.237 del 10 ottobre 2017 nella seguente misura:
Condizioni per l’accesso all’indennizzo (art. 12 L. 122/2016)
L’indennizzo per le vittime di detti reati è corrisposto alle seguenti condizioni:
a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
La domanda di indennizzo (art. 13 L. 122/2016) è presentata dall’interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato;
b) documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita.
Come stabilito dall’art. 2 del DM 31 agosto 2017 gli importi dell’indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilità previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
In caso di disponibilità finanziaria insufficiente nell’anno di riferimento, è consentito agli aventi diritto all’indennizzo, negli anni successivi, l’accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potrà procedere all’erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
Fonte: MioLegale.it
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