L’alcoltest è nullo se viene fatto in ritardo, una o due ore dopo l’arrivo della polizia. È questo quanto emerge dal caso di un motociclista di Bologna fermato mentre guidava di notte contromano e con sintomi di ebbrezza: il rilevamento del tasso alcolemico è stato effettuato troppo tardi, e quindi il Giudice dell’Udienza Preliminare non ne ha considerato validi i risultati. Risultato: il motociclista non potrà essere accusato di giuda in stato di ebbrezza.
Vediamo allora in quali casi l’alcoltest tardivo non può essere utilizzato come prova nel processo e quando i suoi risultati non possono comunque essere ritenuti affidabili.
Il test non vale se fatto due ore dopo
A prima vista, la vicenda ha dell’incredibile. Il motociclista fermato dalla polizia stava guidando nel cuore della notte, all’uscita dalla discoteca, senza casco e contromano. Gli agenti hanno inoltre subito verificato che l’uomo aveva gli occhi rossi e l’alito vinoso, indizi quasi certi di una quantità di alcol non consentita nel sangue. Quasi, appunto: per eliminare ogni dubbio è necessario effettuare l’alcoltest, ma gli agenti in questione non avevano in quel momento a disposizione un etilometro.
Si è dovuto quindi attendere l’arrivo di una seconda pattuglia: l’alcoltest è stato infine effettuato, ma solo circa due ore dopo il momento del fermo. Un lasso di tempo troppo lungo, secondo il Gup, per considerare del tutto attendibili i rilevamenti alcolemici.
L’incertezza dell’alcoltest
Niente reato di guida in stato di ebbrezza, dunque, a conferma di un orientamento che solo pochi mesi fa aveva assolto un automobilista a Treviso perché il prelievo del sangue era stato effettuato 70 minuti dopo l’arrivo della polizia. In realtà, però, nel caso di Bologna il Giudice si era basato su un altro elemento fondamentale.
L’alcoltest, infatti, non aveva dato risultati del tutto soddisfacenti. Il motociclista era certamente stato trovato positivo all’assunzione di alcol, ma nelle due prove fatte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra la seconda aveva dato un risultato sensibilmente più alto rispetto alla prima. Questo potrebbe ovviamente dire che il tasso di alcol stava semplicemente crescendo perché le bevande erano state assunte poco tempo prima, ma nel caso di specie bisogna considerare che nelle due ore precedenti l’uomo era rimasto –ovviamente– sotto il controllo della polizia.
L’accertamento sintomatico
Nell’impossibilità di eseguire un test con regolare etilometro, gli agenti avrebbero invece potuto ricorrere all’accertamento sintomatico. Si tratta, in sostanza, di stilare un verbale in cui sono indicati chiaramente tutti i segni di ebbrezza riscontrati sul motociclista. In modo, insomma, da lasciare pochi dubbi: il tribunale in questo caso accetterebbe le rilevazioni “manuali” della polizia e applicherebbe (per mancanza di precisione) la sanzione minima. Dunque una multa da 532 euro e la sospensione della patente per un periodo che può andare da 3 a 6 mesi.
Nel caso di specie, l’alcoltest rilevava che il motociclista rientrava invece nel caso più grave di reato, quello previsto per tassi alcolemici superiori a 1,5. Ma data l’impossibilità di effettuare la misurazione subito dopo aver fermato il colpevole, quest’ultimo è ora assolto, e non più perseguibile, dal reato di guida in stato di ebbrezza.
Fonte: Diritto.it
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