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Quando è possibile il licenziamento della lavoratrice incinta o divenuta madre da non più di un anno?

La legge tutela le lavoratrici incinta e quelle che hanno appena avuto un bambino: viene infatti vietato all’azienda il licenziamento se non in casi straordinari. A ricordarlo è una recente sentenza della Cassazione [1]. Vediamo dunque quali sono e quando è possibile il licenziamento di una neo mamma o durante la gravidanza.

Indice

  • 1 Quando non si può licenziare una lavoratrice madre o incinta
  • 2 Quando non si può licenziare il padre
  • 3 In caso di malattia del figlio
  • 4 Quando si può licenziare la neo mamma o in gravidanza
    • 4.1 Cessazione dell’attività
    • 4.2 Licenziamento per giusta causa

Quando non si può licenziare una lavoratrice madre o incinta

Come abbiamo chiarito nell’articolo Lavoratrice madre, quando è possibile il licenziamento, il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino. L’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza.

Quando non si può licenziare il padre

La legge vieta anche il licenziamento del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.

In caso di malattia del figlio

È altresì illegittimo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione facoltativa e del congedo per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

Quando si può licenziare la neo mamma o in gravidanza

Cessazione dell’attività

Solo in caso di chiusura dell’intera azienda si può licenziare la dipendente neo madre o ancora in gravidanza. Pertanto è illegittimo il licenziamento avvenuto per cessazione della singola attività a cui era adibita la lavoratrice, quando il resto dell’azienda rimane invece in vita. Il divieto di licenziamento – che ne comporta la nullità assoluta – vale anche se il licenziamento viene intimato durante la gravidanza ma con efficacia posticipata alla fine del periodo in cui vige la tutela. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza. La sentenza si pone in contrasto con un altro orientamento, ma minoritario, secondo cui invece il licenziamento è legittimo anche nel caso in cui la chiusura non coinvolge l’intera azienda, ma solo il reparto, dotato di autonomia funzionale, cui è adibita la dipendente. L’interpretazione preferita dai giudici tuttavia è quella secondo cui, per mandare a casa la lavoratrice, è necessaria la cessazione completa dell’attività.

La sentenza in commento chiarisce che la violazione del divieto di licenziamento si verifica anche quando il datore di lavoro comunica, già durante la gravidanza, la decisione di eseguire il licenziamento anche se questo avrà effetto dal giorno successivo al compimento del primo anno di vita del figlio. Tale licenziamento è nullo perché frusta lo scopo di tutelare la serenità della gestazione.

Licenziamento per giusta causa

È altresì possibile licenziare la lavoratrice incinta o neo mamma per un fatto a lei addebitabile, ossia per una sua colpa grave. Si parla a riguardo del licenziamento per giusta causa, che viene effettuato “in tronco”, senza cioè preavviso.

La Corte chiarisce che la violazione del divieto di licenziamento si verifica anche quando il datore di lavoro adotta l’espediente di comunicare, già durante la gravidanza, la decisione di recedere dal rapporto, con previsione dell’efficacia differita dell’atto al giorno successivo al compimento del primo anno di vita del figlio. Tale licenziamento è, al pari delle altre fattispecie che ricadono nel divieto, affetto da nullità assoluta, in quanto l’espediente utilizzato finisce per frustrare lo scopo di tutelare la serenità della gestazione, oggetto di una specifica copertura costituzionale.

Altre ipotesi di licenziamento della lavoratrice incinta o madre

La legge prevede altre tre casi in cui è possibile licenziare la neomamma o la donna durante la gravidanza:

  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta (solo per i contratti a tempo determinato e non per quelli a tempo indeterminato);
  • assunzione in prova con esito negativo della prova. NomoLex sede di Agrigento

Fonte: La Legge per tutti

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