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Legittima difesa: deve esserci sempre una proporzione tra l’offesa e la difesa.

Immagina di svegliarti nel cuore della notte da rumori improvvisi e sospetti. Ti affacci e vedi un uomo incappucciato che, con un grimaldello, sta tentando di aprire il tuo garage, che funge da deposito dell’auto e di altri oggetti di valore che non puoi – per mancanza di spazio – tenere in casa. Cosa fai? Chiami la polizia? Arriverebbe troppo tardi. Gridi aiuto e metti in allarme il quartiere per spaventarlo? Nessuno si affaccerebbe e, sicuramente, il ladro avrebbe tutto il tempo di portare a termine il proprio proposito criminale. Se hai un porto d’armi potresti prendere la pistola e sparare? Ma a chi? In aria o all’uomo? Su questi interrogativi si gioca il tema della legittima difesa, come scriminante che legittima la difesa ma solo laddove vi è un grave e imminente pericolo alla propria o altrui incolumità fisica. Che sia notte o giorno, che tu sia in mezzo a una campagna o in piena città, che tu abbia molti anni e le gambe stanche oppure sia un campione olimpionico, le regole sono (più o meno) le stesse: non puoi sparare a qualcuno che non ti minaccia e non mette a repentaglio la sicurezza tua e dei tuoi cari. In buona sostanza, se il ladro scassina il garage, verosimilmente per rubarti l’auto o l’argenteria, o magari qualche bottiglia di vino pregiato, non puoi infilzarlo con qualche proiettile, neanche solo per ferirlo. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza che torna a fare il punto su un tema sempre molto dibattuto: la legittima difesa.

Secondo la Corte è da escludere che si possa parlare di legittima difesa per chi spara al ladro mentre sta scassinando il garage, un deposito, un magazzino. Questo perché, ad essere messo a rischio, è il patrimonio della vittima e non l’incolumità fisica: si tratta di due beni diversi, sicuramente tutelati entrambi dalla Costituzione, ma in una scala di priorità differente dove, al primo posto, non può che esserci la vita e poi, solo dopo, i soldi. Ebbene, la legittima difesa si giustifica solo quando la difesa è proporzionata all’ offesa ricevuta o che si teme di ricevere a breve. Per chi minaccia l’altrui vita può perdere la vita; ma chi minaccia l’altrui portafoglio non può subire un’aggressione all’integrità fisica. In altri termini si può rispondere al fuoco (o all’ imminente fuoco) col fuoco, alla violenza con la violenza, ma non si può rispondere con la pistola a chi minaccia il garage o l’auto.

La legge tutela tanto il domicilio privato quanto i luoghi ad esso equiparati, ma è necessario che l’offesa del ladro sia attuale e l’uso delle armi sia inevitabile strumento di protezione della propria oppure altrui incolumità.

Si può allora sparare in aria con la pistola, lontano dal ladro solo per farlo spaventare? Certamente sì; dice infatti la Corte che l’intervento alle armi, per tutelare la proprietà privata è possibile solo quando esso non comporta un pericolo per l’aggredito.

Quando si può parlare di legittima difesa? Ci deve essere:

  • un pericolo attuale: il ladro deve essere nelle vicinanze. Non si può sparare in via preventiva solo perché il malintenzionato è appena uscito dalla casa del vicino e c’è il rischio che si avvicini alla propria se ancora non lo ha fatto;
  • un’offesa ingiusta: chiaramente il ladro deve essere munito di strumenti tali da mettere a repentaglio la sicurezza fisica del padrone di casa. Non necessariamente la pistola, ma anche una spranga e altri grimaldelli. E se si tratta di una pistola giocattolo? Non fa niente, c’è sempre legittima difesa: questo perché conta la rappresentazione del pericolo che si è fatta la vittima e non quella effettiva. Conta ciò che si crede e che si teme, non il dato effettivo;
  • l’inevitabilità della difesa: se il ladro si trova lontano dall’abitazione (il che consentirebbe di telefonare alle forze dell’ordine) o se il padrone di casa è fuori casa e ben potrebbe scappare e chiamare la polizia, non può certo sparare.

C’è però la possibilità, per il padrone di casa che spara al ladro mentre tenta di scassinare il magazzino, di invocare un’attenuante per la provocazione ricevuta. Circostanza che si verifica quando, sottolinea la sentenza, si è in presenza di tre elementi: un fatto ingiusto altrui, lo stato d’ira in relazione alla situazione verificatasi e alla persona che l’ha provocata e l’esistenza di un collegamento tra l’azione e la reazione.

Fonte: La Legge per tutti

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