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Giustizia Penale – Parlamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova riforma della giustizia
25 Luglio 2017
Approvato il decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria.
27 Luglio 2017
Il Tribunale di Catania ha ritenuto che l’intimazione del licenziamento via “whatsapp” rispettasse il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966.

Il datore di lavoro può comunicare via “whatsapp” il licenziamento di un lavoratore?

In questo caso, può dirsi assolto l’onere di forma scritta richiesto dalla legge per l’intimazione del licenziamento (art. 2, legge n. 604 del 1966)?

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 28 giugno 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Catania, una lavoratrice aveva agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro, al fine di ottenere una sentenza che accertasse l’invalidità e l’inefficacia del licenziamento che le era stato intimato, con conseguente condanna della datrice di lavoro stessa a reintegrarla nel proprio posto di lavoro, nonché a risarcirle i danni subiti.

La lavoratrice contestava, in particolare, che il licenziamento le era stato intimato mediante un messaggio “whatsapp” e che, dunque, non era stato rispettato il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966.

La datrice di lavoro aveva contestato la domanda della lavoratrice, evidenziando che il licenziamento intimato a mezzo “whatsapp” era idoneo ad “assolvere l’onere della forma scritta”, dal momento che il messaggio “whatsapp” rappresentava un documento informatico.

Ebbene, il Tribunale osservava in proposito che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17652 del 2007, ha precisato che “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali”, ben potendo “la volontà di licenziare… essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, la modalità utilizzata nel caso in esame dal datore di lavoro appariva idonea ad assolvere ai requisiti di forma dettata dalla legge in tema di comunicazione del licenziamento, in quanto la volontà di licenziare era stata “comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca”, tanto che la stessa aveva subito reagito alla comunicazione stessa.

Ciò considerato, il Tribunale di Catania rigettava l’impugnazione del licenziamento proposta dalla lavoratrice, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Fonte: Brocardi.it
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