Non scatta l’aggravante della destrezza per chi commetta il furto approfittando di una temporanea distrazione della vittima, senza aver fatto nulla per determinarla. Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza 34090/2017 (di cui «Il Sole 24 Ore» ha riferito il 3 maggio sulla base dell’informazione provvisoria), con cui le Sezioni unite hanno ristretto il perimetro dell’aggravante ai casi in cui si tiene, «prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui», un comportamento «caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza», idoneo «a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene». Nessun aggravio se il ladro «si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore».
La sentenza riguarda la vicenda di un 70enne condannato per aver «asportato un computer portatile» prelevandolo dal bancone di un bar in un «momento di distrazione della titolare e dei clienti». Identificato dalle telecamere a circuito chiuso, aveva poi confessato, negando di aver «agito con destrezza», non avendo compiuto «alcuna azione per creare condizioni favorenti la sottrazione del bene». La Quarta sezione, rilevato un contrasto interpretativo «acuito in tempi recenti», ha rimesso la questione alle Sezioni unite.
I giudici osservano che l’articolo 625, comma 1, n. 4, del Codice penale considera il furto «aggravato» perché commesso “con destrezza”, senza però dare «indicazioni esplicite» e «tale carenza definitoria è all’origine del dissenso». Inoltre, la soluzione del quesito incide sulla procedibilità (solo l’autore del furto aggravato è perseguibile d’ufficio) e sulla possibilità di applicare non punibilità per tenuità.
La sentenza afferma poi che il considerare «destra» anche la condotta di chi semplicemente volga a suo favore una condizione esterna si fonda su una ricostruzione dell’istituto secondo cui «non è richiesta un’abilità eccezionale o straordinaria». Valorizzando dunque «la capacità dell’agente di comprendere il contesto» e di sfruttarlo con «prontezza» e «decisione».
Ma per le Sezioni unite, se è vero che la lettera della norma non richiede «doti eccezionali» o «straordinarie abilità», per integrare l’aggravante deve esservi un quid pluris rispetto alla «materialità del fatto reato». In altre parole, per dare luogo all’aggravante, la «modalità esecutiva» deve potersi distinguere dal furto semplice. E il «mero prelievo» di un oggetto, in un momento di disattenzione, «non integra la fattispecie circostanziata perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto». La destrezza, invece, c’è solo quando ci «si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore».
La sentenza annulla senza rinvio la condanna: in assenza di querela l’azione penale non doveva proprio iniziare.
Fonte: Il Sole 24 ore
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