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L’art. 7 della L. 300 del 1970 (meglio nota come Statuto dei lavoratori) impone al datore di lavoro di contestare al lavoratore l’addebito disciplinare e di sentirne le difese.
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con la sentenza  n. 16332 del 03/07/2017, in ordine al principio di immutabilità della contestazione disciplinare.

La modifica della contestazione disciplinare rende illegittimo il licenziamento: il caso

Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento irrogatole a seguito di procedimento disciplinare. I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano dichiarato l’illegittimità del licenziamento, poiché il datore di lavoro aveva introdotto in giudizio, al fine di giustificare il licenziamento, circostanze nuove rispetto a quelle contestate al momento del recesso.
Ricorreva con ricorso per Cassazione la Società, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti.

 La Modifica della contestazione disciplinare, la decisione della Corte di Cassazione

Allorché interpellati, i giudici di legittimità hanno respinto i motivi proposti dalla Società ricorrente, ribadendo le ragioni della dipendente.
Segnatamente, è stato specificato che risultava un palese mutamento di addebito tra la contestazione formulata in sede disciplinare e le difese prospettate dalla Società. Invero, prima dell’irrogazione della sanzione si faceva riferimento ad un comportamento commissivo della lavoratrice, mentre nel giudizio di merito venivano addebitate presunte errate istruzioni, impartite ad altra dipendente che sostituiva la ricorrente, durante un periodo di assenza.
Tale comportamento, secondo la suprema Corte, implica un’evidente violazione dell’art. 7 suddetto, sotto il profilo della non corrispondenza tra quanto contestato e posto a fondamento del recesso, e quanto divenuto oggetto dei giudizi di merito (Cfr. Cass. n. 10015/2011; Cass. n.17604/2007).
In particolare, non viene garantito al lavoratore il corretto diritto di difesa sulle accuse nuove, mosse dopo la conclusione del procedimento disciplinare. Quindi, il licenziamento fondato su un addebito diverso e non contestato in precedenza è da considerarsi illegittimo. NomoLex Avvocato Sciacca

Fonte: MasterLex

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