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14 Luglio 2017Approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano.
Dopo il sì del Senato, nella seduta di ieri anche la Camera ha dato il via libera definitivo al testo di legge, con 195 voti favorevoli, 35 contrari e 104 astenuti.
La legge introduce nell’ordinamento il reato di tortura, recependo così le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984.
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono le principali novità introdotte da un provvedimento attorno al quale si sono sviluppate negli ultimi anni forti contrapposizioni e accese polemiche tra le forze politiche e nell’opinione pubblica, anche sulla scia di alcuni gravi episodi di cronaca:
- Tortura: il nuovo art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
La fattispecie è aggravata – da 5 a 12 anni di reclusione – se i fatti di cui sopra “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.
Restano fuori dall’area della punibilità le “sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
Ulteriori aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:- una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3;
- una lesione personale grave: aumento di 1/3;
- una lesione personale gravissima: aumento della metà;
- la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione;
- la morte quale conseguenza voluta: ergastolo
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter): si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio “il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso”.
- Modifica all’art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite: il nuovo comma 2-bis stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
- Ulteriori disposizioni prevedono:
- il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”; a tal fine si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
- l’esclusione dall’immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale; in tali lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, in caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
Fonte: Altalex
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