Se agiamo in giudizio per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, dobbiamo per forza farci assistere da un avvocato?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15706 del 23 giugno 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda di revoca giudiziale dal’incarico di amministratore di condominioproposta da un condomino, in quanto tale domanda era stata proposta personalmente, senza l’assistenza di un avvocato.
La Corte d’appello aveva, tuttavia, accolto il reclamo proposto avverso tale decisione, con la conseguenza che l’amministratore di condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Secondo la Corte d’appello, in particolare, ai sensi dell’art. 1129 cod. civ., nel procedimento di revoca dell’amministratore, “il condomino è legittimato a difendersi personalmentee non deve perciò ricorrere all’assistenza di un legale”, in quanto si tratta di un giudizio che non ha carattere decisorio e che non incide su posizioni soggettive.
La Corte d’appello, inoltre, ha evidenziato come sussistesse le “gravi irregolarità” di cui era stato accusato l’amministratore, il quale non aveva dato esecuzione a tre sentenze di annullamento di alcune delibere assembleari.
Come anticipato, il soggetto interessato, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, evidenziando che “il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio” è “un procedimento ‘sostanzialmente contenzioso’” e, dunque, il condomino instante non poteva difendersi personalmente.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio ha “carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare”, ed ha lo scopo fondamentale di “assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore”.
Precisava la Cassazione, inoltre, che il provvedimento di revoca incide sul rapporto tra condomini e amministratore ma “non riveste alcuna efficacia decisoria”, riservando all’amministratore revocato la possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso un processo ordinario.
Poiché, dunque, il giudizio di revoca “non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria”, secondo la Cassazione, non è indispensabile l’assistenza legale di un avvocato.
Ciò considerato, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando il provvedimento emesso della Corte d’appello che aveva accolto il reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale di Roma.
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