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Con l’approvazione della Legge Orlando il codice di procedura penale cambia veste.

Queste le tematiche oggetto di modifiche:

Prescrizione: nuova disciplina della sospensione

A partire dai reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma, la prescrizione resta infatti sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione (il periodo sospeso cioè viene ricomputato nel calcolo della prescrizione se nel grado successivo vi è proscioglimento, annullamento della sentenza di condanna o dichiarazione di nullità) e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione sarà sospesa (per un massimo di 6 mesi) anche nel caso di rogatorie all’estero.

Impugnazioni

Concordato sui motivi d’appello. Viene reintrodotto il cosiddetto «patteggiamento in appello». Le parti possono accordarsi sui motivi d’appello ed eventualmente sulla nuova pena chiedendo al giudice di accoglierne alcuni e rinunciando agli altri. Il giudice può recepire l’accordo o respingerlo disponendo che il processo prosegua. Il concordato è però escluso per i reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, delitti sessuali etc.) e se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza. E’ prevista l’emanazione di linee guida da parte del pg presso la Corte di appello per i pm di udienza.

Impugnazioni più rigorose. Si rende più rigoroso e specifico l’atto di impugnazione che dovrà, a pena di inammissibilità, anche indicare le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le richieste istruttorie. Peraltro, al fine di agevolare l’individuazione dei punti da impugnare, sono scanditi con maggiore puntualità e particolare attenzione alla valutazione delle prove, i requisiti della sentenza. L’impugnazione potrà essere proposta personalmente dall’imputato, purché non si tratti di ricorso per cassazione. Con delega, infine, si incarica il governo di limitare in alcuni specifici casi la legittimazione all’appello da parte del pm (condanna solo in caso di modifica titolo o esclusione di aggravante ad effetto speciale) e dell’imputato (proscioglimento solo se non con formula piena).

Appello contro proscioglimento. Nel caso di appello del pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio una testimonianza) il giudice dovrà rinnovare l’istruttoria.

Deflazione ricorsi cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling. Da un lato aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro si introduce una disciplina semplificata per l’inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini. E’ poi previsto che in caso di ‘doppia conforme’ di assoluzione il ricorso per cassazione da parte del pm possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio e si rafforza la funzione nomofilattica delle sezioni unite.

Stretta su ricorsi cassazione dopo patteggiamento. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitato ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

Udienze: sì alla partecipazione a distanza

Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia, terrorismo e criminalità organizzata precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili), per ‘pentiti’ e testimoni sotto protezione e agenti infiltrati. L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato ma non vale mai per i detenuti sottoposti al 41-bis. Il giudice peraltro, fuori dalle ipotesi obbligatorie, può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche per ragioni di sicurezza, per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di un recluso. Le nuove norme saranno comunque efficaci un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta della riforma.

Inasprimento delle pene

Voto scambio politico-mafioso.

Al fine di armonizzare il sistema delle pene, aumenta la sanzione anche per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12 anni di reclusione.

Indagini preliminari

Ampliamento dei diritti della parte offesa

A 6 mesi dalla presentazione della denuncia o querela, purché non si pregiudichi il segreto investigativo, la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato del procedimento ottenendo informazioni dal pm. Alla persona offesa inoltre si dà più tempo per opporsi alla richiesta d’archiviazione, richiesta che dovrà essergli notificata d’ufficio non solo per i delitti di violenza (come è già oggi) ma anche nel caso di furto in abitazione o scippo. In mancanza dell’avviso all’offeso, il decreto di archiviazione è nullo.

Colloqui con difensore

Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il giudice può differire il colloquio dell’arrestato con il proprio avvocato per un massimo di 5 giorni.

Pena detentiva e pena pecuniaria: diminuisce il ragguaglio

Decreto penale di condanna. Per incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell’imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione.

Intercettazioni

Limiti a pubblicabilità intercettazioni durante indagini. Il governo dovrà predisporre entro 3 mesi norme per evitare la pubblicazione di conversazioni intercettate non rilevanti ai fini dell’indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee. Da un lato il pm nel selezionare il materiale a sostegno della richiesta di misura cautelare dovrà assicurare la riservatezza anche delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti; dall’altro dopo la discovery parziale, gli atti non allegati a sostegno della richiesta dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) da parte dei difensori e del giudice, fino all’udienza di stralcio. Nessuna restrizione dunque quanto ai reati intercettabili. Vi è poi una specifica disposizione per ristrutturazione e razionalizzazione le spese relative alle intercettazioni mediante la previsione di un decreto del ministro della Giustizia e del ministro dello Sviluppo economico da emanare entro il 31 dicembre 2017 che dovrà rivedere le voci di listino di cui al Dm 26 aprile 2001 disciplinando: le tipologie di prestazioni obbligatorie e le relative tariffe, i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazioni, i loro obblighi e le modalità di esecuzione. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge il ministro della Giustizia, di concerto con il Mef, dovrà inoltre definire le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni e le relative tariffe.

Registrazioni fraudolente. E’ prevista la delega per punire (fino a 4 anni di reclusione) chi diffonde conversazioni tra privati captate fraudolentemente al solo fine di recare danno alla reputazione e all’immagine altrui. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni sono utilizzate come prova in un processo o costituiscono esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca.

Trojan contro terrorismo e mafia. Si disciplinano le intercettazioni ottenute attraverso virus informatici (trojan) stabilendo che l’attivazione del microfono avvenga solo su comando inviato da remoto (non in automatico) e che il trasferimento della registrazione sia fatto solo verso il server della procura. Il ricorso ai ‘captatori informatici’ è ammesso sempre e ovunque per mafia, terrorismo, criminalità organizzata e gli altri gravi reati di competenza della procura distrettuale antimafia; fuori da tali casi, potranno essere usati quando si sta svolgendo un’attività criminosa e vi siano i requisiti di ammissibilità previsti per le intercettazioni telefoniche. Le captazioni che coinvolgono occasionalmente soggetti estranei non sono conoscibili, divulgabili e pubblicabili.

Ordinamento giudiziario

Il governo, sulla base di precise linee guida, è delegato a risistemare l’ordinamento penitenziario semplificando tra l’altro le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, incentivando la giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscendo il diritto all’affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale e assicurando effettività alla funzione rieducativa della pena. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme dell’ordinamento penitenziario dovranno inoltre essere adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni

Sono stati inoltre oggetto di modifiche i seguenti aspetti:

Tempi certi chiusura indagine. Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere chiesti dal pm entro 3 mesi (prorogabili di altri 3 dal pg presso la corte d’appello se si tratta di casi complessi) dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine è però di 15 mesi. In caso di inerzia del pm c’è l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale presso la corte d’appello. E’ poi previsto uno specifico potere di vigilanza del procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato. Le nuove disposizioni varranno comunque per le notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della riforma.

Stop tempi morti davanti al gip. Nel caso non sia accolta la richiesta di archiviazione, il gip deve fissare l’udienza camerale entro 3 mesi. Successivamente, se non ritenga necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere e decidere sulle richieste del pm nel termine di 3 mesi.

Abbreviato sana nullità relative. Una volta che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal giudice non potranno più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate. Quando l’imputato fa richiesta di abbreviato condizionato a una integrazione probatoria contestualmente può fare domande subordinate di  «abbreviato secco» o patteggiamento. E’ stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni. NomoLex Avvocato Roma

Fonte: Altalex

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