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23 Giugno 2017Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31/05/2017 n° 27314
Al fine della valutazione della responsabilità penale del medico che abbia operato in equipe non si può prescindere dalla adeguata considerazione delle mansioni svolte in concreto dal medesimo, anche allo scopo di verificare i limiti del proprio operato e di quello degli altri sanitari. E’ quanto stabilisce la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 31 maggio 2017, n. 27314.
Il caso vedeva un medico essere imputato ex art. 589 cod. pen. per il decesso di un paziente a causa di una inidonea sutura di un’aorta lesionata durante un intervento chirurgico, sulla base della responsabilità d’equipe, in particolare per non aver segnalato all’operatore la necessità di provvedere all’esplorazione di tutta la circonferenza del vaso e di provvedere personalmente ad eseguire tale osservazione.
Secondo gli ermellini, la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.
Occorre accertare se a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell’altro componente dell’equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Cass. pen., Sez. IV, 30 marzo 2016, n. 18780).
Altro principio di fondamentale importanza è quello dell’affidamento, in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie.
Fonte: Altalex
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