Se un condomino installa una tenda scorrevole sulla propria terrazza, deve rispettare la normativa sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all’art. 907 cod. civ.?
Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2873 del 18.03.1991, sembrerebbe proprio di no.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i comproprietari di un appartamento sito al secondo piano di un condominio avevano agito in giudizio nei confronti della proprietaria dell’appartamento sottostante, dotato di ampia terrazza, lamentando che la stessa aveva installato un tendone che, una volta steso, copriva gran parte della terrazza e che, anche ripiegato, “limitava l’esercizio della veduta esercitata dal parapetto del sovrastante balcone (…), risultando a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 907 c.c.” (tre metri).
Di conseguenza, i condomini chiedevano che la proprietaria dell’appartamento di sotto fosse condannata a rimuovere la tenda, nonché al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Novara, che si era pronunciato nel primo grado di giudizio, aveva accolto parzialmente la domanda degli attori, condannando la condomina alla rimozione della tenda ma rigettando la domanda risarcitoria.
La decisione veniva, tuttavia, ribaltata dalla Corte d’appello di Torino, la quale riteneva che la condomina non dovesse essere condannata a rimuovere la tenda oggetto di causa.
Ritenendo la decisione ingiusta, i condomini interessati proponevano ricorso per Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Osservavano i ricorrenti, in particolare, che la Corte d’appello non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che, “con l’acquisto di un appartamento in un condominio, dotato di venduta sulla proprietà di altro condominio, viene acquisito immediatamente (…) il conforme diritto di venduta che è tutelabile ex art. 907 c.c.”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai condomini ricorrenti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’art. 907 c.c. si applica in caso di costruzione “di un loggiato, di una pensilina o di una veranda” ma non si applica nel caso in cui venga installata una “tenda scorrevole di stoffa, che possa aprirsi e richiudersi, a seconda del riparo a cui essa debba servire”.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che la tenda scorrevole “non può essere vietata, anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o finestra sovrastante ed anche se sono necessari, per farla funzionare, dei sostegni fissi”.
Precisava la Corte, in proposito, che al condomino proprietario dell’appartamento al piano di sopra, la tenda “non diminuisce il volume di aria e di luce” e il condomino in questione non può di certo pretendere di avere “il diritto di vedere, senza alcuna interruzione di tempo, quanto avviene sulla terrazza sottostante”.
A sostegno di tale conclusione, la Cassazione richiamava una precedente sentenza della medesima Corte (la n. 448 del 23.01.1982), con la quale era stato precisato che, “ai fini dell’applicazione dell’art. 907 c.c., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, vanno comprese nel concetto di costruzione non solo le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni manufatto il quale possegga i caratteri della stabilità e della immobilità rispetto al suolo, ancorché lo stesso difetti di una propria individualità e rappresenti un semplice accessorio del fabbricato”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, poiché la tenda non ha i caratteri propri di una costruzione, viene meno l’applicabilità dell’art. 907 c.c.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condomini, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello.
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