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Si può fare un video in classe? Cosa rischia lo studente che, con lo smartphone, riprende una scena sui banchi dove appaiono altri studenti e poi la pubblica su YouTube, Facebook, Instagram o, comunque, su Internet? Si rischia un reato per violazione della privacy o solo un cattivo voto sulla pagella? Sembrerà strano, ma per quanto sia delicato e serio il problema, ancora nessuna norma dice se si possono fare video in classe col cellulare. Ad occuparsene sono state solo due circolari e un vademecum del Garante della Privacy. Ed ora una recente ordinanza del Tar di Milano.

Se hai letto il nostro articolo Telefono cellulare in classe, il professore può sequestrarlo? saprai già che il personale scolastico (in assenza di un regolamento scolastico che disponga diversamente) non può vietare agli alunni di portare da casa i telefonini, potendo tutt’al più imporne la chiusura durante le lezioni o, quantomeno, la modalità silenziosa. L’insegnante non può perquisire negli zaini dei ragazzi alla ricerca dei cellulari e, qualora dovesse scoprire uno studente con le mani impegnate sullo smartphone durante la lezione, non potrebbe sequestrarglielo, non rientrando tra i suoi poteri (si tratterebbe di una illegittima violazione della privacy). Resta sempre concesso, all’istituto scolastico, di adottare a monte un regolamento con cui inibisce espressamente agli alunni – e quindi alle rispettive famiglie – di portare cellulari in classe (ma anche in questo caso è vietata ogni perquisizione o sequestro).

Veniamo ora all’aspetto più delicato della questione: la pubblicazione di video con immagini di minori. Se è vero che non si può mettere su Facebook una fotografia o un filmato con i volti di bambini o, comunque, di ragazzi inferiori ai 18 anni, che succede se a farlo è proprio un compagno di classe in buona fede? Non ci sono dubbi che mai potrebbe un insegnante, anche nel corso di una gita o di una recita scolastica, scattare una foto ai propri alunni e poi pubblicarla sul proprio profilo o sulla fanpage della scuola. I genitori potrebbero addirittura querelarlo perché le convenzioni internazionali che tutelano i diritti del fanciullo, escludono ogni possibile diffusione delle immagini che ritraggono minorenni. In alternativa, oltre a chiedere l’immediata rimozione del video o dell’immagine, possono denunciare l’accaduto al Garante della Privacy. Proprio quest’ultimo si è occupato della riservatezza nelle scuole pubblicando nel 2012 una guida sull’uso dei cellulari in classe, aggiornata l’anno scorso.

Il Garante raccomanda un uso diligente del cellulare a scuola, ricordando che è sempre vietata la diffusione di immagini senza l’autorizzazione del titolare. In altre parole, prima di postare una foto di classe su Facebook è obbligatorio chiedere il consenso a tutte le persone ritratte. L’uso degli smartphone in classe, per riprese video, audio o per scattare foto, è consentito solo per scopi personali e mai divulgativa. Ad esempio sarebbe illegittimo filmare l’interrogazione di un compagno o la performance durante l’ora di ginnastica per poi diffondere il video tramite cellulare, mediante condivisione su Whatsapp o altre forme di messaggistica. Gli studenti e gli insegnanti non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso.

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla privacy delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati. Sul punto, peraltro, è intervenuta la recente legge che punisce il cyberbullismo nelle scuole.

Salvo che il fatto costituisca reato, la pubblicazione di foto o video di compagni di classe, ad opera di altri compagni di classe, è anche fonte di responsabilità disciplinare. Si può insomma rischiare la pagella e la «buona condotta». Di tanto si è occupato il Tar Lombardia con l’ordinanza in commento. Sicuramente ad essere responsabile è l’autore del video. Ma che succede al complice, chi cioè provoca l’azione o, comunque, aiuta il compagno nelle riprese? Si tratta di un comportamento anche questo vietato, ma che genera una responsabilità meno grave rispetto al primo. Prima di irrogare la sanzione, però, la scuola deve valutare il comportamento complessivo tenuto dallo studente e l’eventuale consapevolezza del disvalore della condotta. L’istituto scolastico deve, cioè, accertare se vi è stata coscienza della negatività del comportamento; inoltre occorre valutare il nesso di omertà tra corresponsabili, cioè considerare fino a che punto sia stato rispettato l’obbligo di dire il vero senza coprire altri responsabili. Se uno dei corresponsabili «denuncia» il compagno colpevole della pubblicazione del video non può essere punito o dichiarato anch’egli colpevole. Insomma, spezzare il muro di omertà salva dalla sanzione disciplinare.

Pubblicare un video di un compagno su internet o essere complici di tale illecito può avere strascichi sul voto di condotta, anche se il voto di condotta riguarda il comportamento generale dell’alunno. In ogni caso la scuola deve dare allo studente minorenne la possibilità di rimediare, dando segno di maturità. NomoLex Roma

Fonte: La Legge per tutti

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