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pixelCon la pronuncia C-302/16 dello scorso 11 maggio, l’ottava sezione della Corte di Giustizia UE – chiamata ad interpretare gli artt. 1, 5 e 7 del Regolamento CE n.261/2004 che istituisce “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato” – ha rimarcato l’obbligo, in capo alla compagnia aerea, di compensazione pecuniaria ed assistenza (al passeggero) “in caso di cancellazione del volo che non sia stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto” estendendo tale ipotesi anche nei casi in cui l’acquisto del titolo di viaggio avvenga tramite agenzia e questi non abbia dato comunicazione della cancellazione al passeggero entro il medesimo termine.

Il Caso

Bas Jakob Adrian Krjjgsman, cittadino olandese, aveva prenotato sul sito internet www.gate1.nl, un volo di andata e ritorno da Amsterdam Schipol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname), operato dalla Compagnia olandese Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (SLM) con decollo previsto il 14 novembre 2014.

La Compagnia olandese ha comunicato all’agenzia di viaggi la cancellazione del volo il 9 ottobre 2014, quindi entro il termine previsto dalla normativa comunitaria.  L’agenzia on-line, ha però avvertito il passeggero solo il 4 novembre, quindi dieci giorni prima della data inizialmente prevista per la partenza. Il Sig. Krjjgsman, richiede alla SLM una compensazione di 600 euro, ma la compagnia respinge tale domanda sottolineando che “la modifica della data di partenza era stata trasmessa al sito Gate1 entro il termine indicato dalla legge”.

La Gate1, dal canto suo, comunica di declinare “ogni responsabilità per il danno” motivando tale posizione sul presupposto che “il suo mandato è limitato alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei”, cosa che non può rendere l’agenzia responsabile delle modifiche di orari effettuate da un vettore aereo. Inoltre, è il vettore a dover comunicare direttamente col passeggero dopo la prenotazione del titolo di viaggio – sottolineando che, nel dossier, l’agenzia aveva girato alla SLM l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.

A fronte di questo diniego, viene adito il rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi Settentrionali) che propone rinvio pregiudiziale alla CGUE ritenendo che “il regolamento n. 261/2004 non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un agente di viaggio o di un sito Internet.”

La ricostruzione della CGUE

 La tutela del richiedente, si configura sulla base degli artt. 1, 5 e 7 della normativa in materia, per il motivo che non sarebbe stato informato della cancellazione del volo nel termine previsto di almeno due settimane prima della partenza e, in base all’art.5/par.4, “l’onere della prova (relativo al se il passeggero è stato avvertito o meno della cancellazione) spetta al vettore aereo”. La SLM, ritiene di aver adempiuto a tale obbligo comunicando, in tempo utile all’agenzia, l’avvenuta modifica dell’orario del volo, tuttavia senza premurarsi di accertare se tale comunicazione fosse stata girata al passeggero interessato.

Alcuni tribunali nazionali, hanno specificato, in tal senso “che qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni (…) anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, un’agenzia di viaggi on-line.”

Principio enunciato in virtù dell’interpretazione dell’art.3, par.5 del reg.261, in base al quale “il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento (in particolare, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dello stesso).”

Tale interpretazione viene univocamente riconosciuta dai giudici del Lussemburgo come necessaria al fine di realizzare la ratio del regolamento, rivolta a garantire al consumatore un elevato livello di tutela, proprio in quanto parte contrattuale più debole. Inoltre, in separata sede, il vettore aereo non sarà comunque inibito a rivalersi sull’agenzia o l’operatore turistico ritenuto (ed accertato) negligente.

Fonte: MasterLex

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