nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Esame avvocato, è sufficiente il voto numerico? La questione alla Plenaria
23 Maggio 2017
Il testamento olografo non ha una scadenza
25 Maggio 2017
Secondo la Cassazione, il medico che non risponde alle richieste di intervento delle infermiere commette il reato di “rifiuto di atti d’ufficio”.

E’ del 4 maggio 2017, un’interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità medica (Cass. civ., sentenza n. 21631 del 4 maggio 2017).

In particolare, se, in ospedale, le infermiere chiedono al medico di guardia di intervenire e il medico non provvede, questi può essere ritenuto responsabile di qualche reato?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato un medico per il reato di “rifiuto di atti d’ufficio”, di cui all’art. 328 cod. pen.

Il medico, in particolare, durante il servizio di guardia notturna presso una Casa di Cura, si era rifiutato di recarsi nella stanza di un paziente, gravemente malato, che, nel frattempo, era deceduto.

Ritenendo la decisione ingiusta, il medico decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, infatti, non poteva ritenersi commesso il reato di cui all’art. 328 c.p., in quanto, nel caso di specie, il paziente era ricoverato in una struttura ospedaliera ed era affidato agli infermieri dell’ospedale stesso, i quali avevano l’obbligo di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali.

Di conseguenza, secondo il medico, non era stato integrato il reato in questione, che presuppone l’ingiustificato rifiuto di compimento dell’atto, che non si era verificato nel caso in esame.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al medico, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era stato dimostrato che il medico, pur trovandosi in una stanza vicina a quella del paziente deceduto, non aveva mai risposto alle richieste dell’infermiera, che gli aveva più volte richiesto di intervenire.

Osservava la Cassazione, inoltre, che il medico era ben a conoscenza delle condizioni del paziente, che erano illustrate nella cartella clinica e che gli erano state comunicate anche da un’infermiera, che gli aveva sollecitato di intervenire urgentemente.

Nonostante ciò, tuttavia, il medico non era mai andato nella stanza del paziente, limitandosi a prescrivergli un tranquillante (prescrizione che, peraltro, era stata poi revocata per la semplice opposizione manifestata dal figlio del paziente stesso).

Precisava la Cassazione, infine, che, pur essendo vero che la morte del paziente non poteva dirsi causata dalla condotta del medico, era altrettanto vero che il medico, non rispondendo alle richieste di intervento delle infermiere, non era stato in grado di rilevare il netto peggioramento che avevano subito le condizioni fisiche del paziente.

Ebbene, secondo la Cassazione, la condotta del medico in questione, che non era intervenuto per una visita diretta, dopo che le infermiere gli avevano segnalato il peggioramento delle condizioni di salute del paziente, rappresentava certamente un “rifiuto di atti di ufficio”, punibile ai sensi dell’art. 328 c.p.

Precisava la Cassazione, in proposito, che il medico ha l’obbligo di provvedere immediatamente a visitare personalmente il paziente al fine di valutare la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono delle infermiere qualificate, che, in quanto tali, sono in grado di valutare l’effettiva necessità della presenza di un medico.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal medico, confermando integralmente la sentenza di condanna di secondo grado e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali. NomoLex Agrigento

Fonte: Brocardi.it
NomoLex Agrigento, Avvocato Agrigento, NomoLex Agrigento, Studio Legale Agrigento, NomoLex Agrigento, NomoLex Studio Legale, NomoLex Agrigento 
Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo