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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 02/05/2017 n° 206

L’Adunanza Plenaria dovrà decidere sulla vexata questio della sufficienza, al fine di soddisfare l’onere motivazionale, del solo voto numerico attribuito dalla commissione d’esame agli elaborati svolti dai candidati in sede di esame di abilitazione per la professione forense.

La materia – di preminente interesse per tutti gli aspiranti avvocati – sembra quindi giunta al suo culmine.

La novità introdotta da questa pronuncia sta nel fatto che nella ricostruzione del portato giurisprudenziale e normativo di riferimento viene giustamente osservato come, a fronte di un quasi granitico blocco di pronunce rese sul tema in senso favorevole alla legittimità della sola valutazione numerica priva di ulteriore motivazione, vi è anche un regime dettato per il “nuovo” esame per l’abilitazione che, diversamente dal passato, introduce importanti elementi di novità.

Infatti, come viene evidenziato nella pronuncia annotata, l’art. 46, comma 5, della l. n.  247/2012 prevede che la commissione annoti le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

Tuttavia, rileva l’art. 49 della medesima legge detta una disciplina transitoria che originariamente prevedeva che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. Periodo transitorio poi prorogato ulteriormente per una durata complessiva di cinque anni.

Quindi, In virtù di quanto disposto dall’art. 49, gli esami di abilitazione relativi al caso di specie erano disciplinati dalle disposizioni di cui al R.D. 1578/1933 e al R.D. 37/1934.

Dopo aver ricostruito il contenuto delle disposizioni di tali risalenti fonti normative inerenti lo svolgimento delle prove di esame, il Collegio ha quindi evidenziato come il contenuto di esse “consenta di ribadire la bontà dell’orientamento giurisprudenziale che esclude particolari forme di motivazione, ritendo che il voto numerico sia idoneo a comunicare agli aspiranti esclusi le valutazioni svolte dalla commissione.”

L’ulteriore considerazione svolta consiste dunque nel ritenere qualora l’art. 46, comma 5, della legge 247/2012 fosse ritenuto applicabile determinerebbe una mutazione della normativa in forza della quale si è maturata la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, imponendosi la necessità che sia il voto attribuito a dover essere motivato, non bastando il solo voto a fungere da motivazione del provvedimento di esclusione.

Così impostata la questione, il Collegio compie poi un ulteriore passo in avanti, evidenziando come in tema di svolgimento delle prove di esame, la disciplina del 2012 dettata dal citato art. 46 e quella delle risalenti fonti normative in regime di applicazione transitoria sono sostanzialmente sovrapponibile, eccetto soltanto che per l’obbligo di motivazione del voto numerico recato dall’art. 46, comma 5.

Questo porta alla necessità, secondo il giudicante, di “un approfondimento il tema del rapporto che corre fra l’art. 49 e l’art. 46, comma 5, della legge 247/2012. Il Collegio ritiene che debba essere accertato se l’ambito di operabilità della disposizione transitoria sia circoscritto all’ultrattività dell’art. 22 del R.D. 1578/1934 e dell’art. 17 bis del R.D. 37/1934, cioè delle sole disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’esame di Stato.”

In altri termini, ci si chiede se il regime di proroga delle vecchie disposizioni normative derivante dall’applicazione dell’art. 49 sia osti, o meno, all’applicazione dell’onere di aggrazio di motivazione di cui all’art. 46, comma 5.

L’esito del ragionamento è dunque il seguente: “Nella sostanza si deve ritenere che le modalità di svolgimento delle prove non prevedono differenze apprezzabili fra le due fonti sopra richiamate. Tutto ciò non può non essere privo di conseguenze in riferimento agli effetti della disciplina transitoria di cui all’art. 49. In questo contesto non si giustifica perché non debba trovare applicazione il comma 5 dell’art. 46 che – prescindendo dagli effetti prodotti da una certa interpretazione dell’art. 49 – è una disposizione che concorre a definire – in questo settore con un forte coinvolgimento sociale – uno dei tratti più apprezzati dell’azione amministrativa: comunicare ai soggetti con cui entra in rapporto le ragioni dei suoi provvedimenti, il perché delle sue decisioni.”

Oltre a ciò, viene poi ricordato come la giurisprudenza sulla sufficienza del voto numerico sia sì prevalente, ma non esente da pronunce che, invece, vanno nella direzione opposta.

Anche a fronte di ciò, il Collegio termina la propria ricostruzione elaborando due distinti quesiti che rimette alla Adunanza Plenaria, in quanto “Risulta importante stabilire:

1) se l’art. 49 della legge 247/2012 escluda l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge;

2) se il voto numerico sia capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali.” NomoLex Milano

Fonte: Altalex

 

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