Mentre ancora nulla sembra smuoversi sul fronte della Riforma Forense ex lege n. 247/2012, contro la quale è stato indetto uno sciopero oggi alle ore 11 presso la Corte di Cassazione a Roma da parte del Comitato No Riforma Forense, pare invece che Cassa Forense stia per cedere alla richiesta battente di Aiga: contributi minimi quasi ritirati.
Nei giorni scorsi, infatti, i vertici di Cassa Forense e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati si sono incontrati per ufficializzare la proposta di cancellare il contributo minimo alla Cassa cui sono soggetti annualmente i professionisti iscritti. Dovrebbe invece rimanere obbligatorio il contributosoggettivo e quello di maternità. Ma procediamo con ordine.
Cassa Forense è d’accordo: addio al contributo minimo
La necessità di abolire la contribuzione minima è derivata dalla constatata irragionevolezza della norma così come scritta, laddove imponga il pagamento di un contributo minimo in maniera indiscriminata, a tutti professionisti iscritti, indipendentemente dal loro reddito.
La contribuzione andrebbe invece resa progressiva, e si dovrebbe inoltre integrare la legge con la disciplina dei casi eccezionali: nelle situazioni di disagio, infatti, ciascun professionista dovrebbe poter beneficiare della sospensione del pagamento dei contributi, per il tempo necessario a risolvere la contingenza.
Sarà mantenuto quindi solo quello soggettivo ai fini Irpef e quello di maternità. Tuttavia, si è preso l’impegno di rimodulare il primo, tenendo conto del reddito del singolo professionista.
Gestione separata Inps e avvocati inpensione: le altre questioni
All’incontro, si è discusso del sistema previdenziale dei professionisti avvocati in generale. Ad esempio, l’Aiga ha sollevato un’altra perplessità in merito alla notifica dellecartelle esattoriali o degli avvisi di addebito per mancato pagamento dei contributi del fondo di Gestione Separata dell’Inps, antecedenti alla riforma del 2012, momento in cui l’iscrizione a Cassa Forense è divenuta obbligatoria. L’Ente ha affermato di voler introdurre una nuova normativa che consenta il cumulo e permetta di evitare la duplicazione del versamento contributivo.
Brutte notizie, invece, si sono avute per gli avvocati pensionati che svolgono comunque la professione: in questo caso, infatti, secondo Cassa Forense è necessario pretendere una contribuzione soggettiva differente da quella che è richiesta agli avvocati che esercitano la professione non ancora in pensione.
Contributi minimi: quali si pagheranno?
Attualmente, invece, gli avvocati iscritti a Cassa Forense sono tenuti a versare, in sede di autoliquidazione tramite Modello 5 annuale diversi contributi, tra cui:
– Il 14% del reddito professionale netto dichiarato, ai fini Irpef come contributosoggettivo; ciò entro il tetto reddituale stabilito di anno in anno e detraendolo da quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo con M.Av. Inoltre, sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.
– Il 4% sul volume di affati IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.Av., a titolo di contributo integrativo. Chi è esonerato dal pagamento di questo contributo, deve versare in sede di autoliquidazione il contributo integrativo del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.
È dunque quest’ultimo il contributo che l’Aiga ha proposto di eliminare. Eppure, dopo la nuova istituzione dell’Organismo Congressuale Forense, si era temuto un aumento delle spese addossate ai professionisti iscritti, visto il fatto che il sostentamento del nuovo ente sarà completamente a carico del Consiglio Nazionale Forense.
Fonte: Diritto.it
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