Il Tribunale di Lucca, lo scorso 1 marzo, si è occupato di un interessante caso di diritto del lavoro, esaminando, in particolare, la questione relativa all’assenza del lavoratore alla visite fiscale disposta nel corso del periodo di malattia (art. 5 legge n. 300/1970).
Nel caso esaminato dal Tribunale, una lavoratrice, dipendente di Poste Italiane, aveva fatto ricorso avverso il provvedimento con cui le era stata comminata una sanzione disciplinare, per essere risultata assente alla visita medica di controllo, durante il periodo di malattia.
Secondo la ricorrente, in particolare, la sanzione risultava illegittima, dal momento che erano state fornite adeguate giustificazioni dell’assenza.
Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava il Tribunale, infatti, che “le indicazioni fornite e precisate dalla lavoratrice in merito all’indirizzo di reperibilità non hanno consentito al medico fiscale, nel corso della visita di controllo effettuata in data 11.12.2013 alle ore 11,40, di individuare l’abitazione al domicilio indicato dalla ricorrente, pur avendo egli chiesto informazioni ai soggetti residenti nella Corte”.
Il medico fiscale, infatti, aveva espressamente “indicato di aver, invano, interpellato gli abitanti dei fabbricati posti ai numeri civici vicini al n. 111, quest’ultimo indicato dall’odierna ricorrente quale casa accanto a quella in cui lei si trovava per la visita fiscale”.
Il Tribunale, nel decidere il merito della questione, evidenziava che, nel caso di specie, la ricorrente aveva “sostenuto di essere stata presente nel domicilio da lei indicato per la visita il giorno del controllo operato dal medico dell’INPS di Pisa e di aver apposto un cartello sul cancello di casa” e che il compagno della ricorrente aveva confermato che la stessa si era ammalata “durante la permanenza nella casa di campagna e, altresì, che era stato apposto un cartello sia sul campanello che, con un cartello più grande, su tavola di legno bianca con scritta a pennarello indelebile nero”.
Tuttavia, secondo il Tribunale, tale circostanza appariva in contrasto con quanto affermato nel certificato medico (che è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso), per cui doveva ritenersi che all’ora della visita, “il cartello o non ci fosse, o non fosse visibile, e, in ogni caso, che le indicazioni offerte dalla ricorrente non sono state idonee a consentire al medico fiscale l’espletamento della visita a cui era demandato, dovendosi perciò ritenere che la lavoratrice non ha adottato tutti gli accorgimenti pratici necessari a rendere possibile la visita”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale evidenziava, inoltre, come la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016, avesse ritenuto che “l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l’assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente, condannando la medesima al pagamento delle spese processuali.
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