di Riccardo Mazzon, Usucapione di beni mobili e immobili, Aprile 2017 (II Edizione), Maggioli EditorePossessoeusucapione:cosasono?
La funzione dell’istituto dell’usucapione è quella di rispondere, essenzialmente, all’esigenza di garantire la certezzadeirapportigiuridici concernenti le cose sicché, uno degli effetti più eclatanti del possesso è senz’altro – proprio tramite l’istituto predetto – quello di consentire al possessore di divenire, a determinate condizioni, proprietariodelbene riguardo al quale il possesso medesimo è esercitato.
Usucapione:qualirequisitihailpossesso?
Affinché il possesso possa implicare acquistodellaproprietà (o di altro diritto reale) è necessario, peraltro, che lo stesso presenti determinate caratteristiche e, precisamente, che esso possa definirsi pacifico (non violento), pubblico (non clandestino), continuo e noninterrotto; non è, invece, necessario che il possesso medesimo rivesta le caratteristiche del c.d. possessoinbuonafede (cfr. capitolo settimo del presente lavoro; si veda, peraltro, il capitolo secondo, per quanto concerne l’usucapione decennale relativa a beni immobili – c.d. usucapione abbreviata), giacché anche il possesso in mala fede è idoneo a fondare l’usucapione del bene eventualmente posseduto: così, ad esempio, la giurisprudenza potrà tranquillamente affermare l’avvenuta usucapione di un immobile ereditato dallo Stato e poi occupato dal privato, proprio sulla base dell’assunto secondo cui l’acquisto ex art. 1158 c.c. prescinde dalla buona fede del possessore, in quanto, ciò che conta, è che quest’ultimo mostripubblicamentedivolerassoggettarel’immobilealpropriopotere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza del preteso danneggiato;
Possesso:buonaomalafede?
È sufficiente, dunque, il solopossessopubblico dell’immobile, oltre al decorsodeivent’anniprescritti dalla disposizione codicistica, a far scattare l’acquisto per usucapione del bene, non assumendo rilievo che il proprietario ne fosse o meno a conoscenza, né rilevando le ragioni della sua inerzia; recente, a tal proposito, Trib. Pisa, 6 luglio 2015, proprio nel senso che, in tema di usucapione, l’animuspossidendi necessario all’acquisto della proprietà a tale titolo non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell’intenzione di comportarsi come tale esercitando le corrispondenti facoltà, non essendo labuonafede requisito del possessoutileall’usucapione: ne consegue, conclude la pronuncia, che la consapevolezza di possedere senza titolo e l’attività negoziale diretta ad ottenere il trasferimento della proprietà.