nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Un’auto multata e le altre no: possiamo opporci?
31 Marzo 2017
Telefono alla guida? Patente sospesa per 3 mesi a partire da maggio
4 Aprile 2017
La determinazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l’interesse superiore del minore e deve tener conto anche della volontà del medesimo.

Il Tribunale di Torino, con un provvedimento del 4 aprile 2016, ha affrontato un interessante caso in materia di separazione tra coniugi e provvedimenti riguardanti i figli minori (art. 155 cod. civ.).

Nel caso esaminato dal Tribunale, una coppia si era separata e la figlia minorenne era stata affidata alla madre, prevedendo un ampio calendario di visite per il padre.

Successivamente, tuttavia, la figlia minore aveva iniziato a rifiutare di incontrare e vedere il padre, con la conseguenza che questi aveva deciso di rivolgersi al Tribunale, affinchè venisse accertato (attraverso la perizia di uno psicologo), quali fossero i reali motivi per i quali la figlia aveva iniziato ad adottare tale comportamento.

Secondo il padre, infatti, era necessario accertare se il rifiuto di incontrare il padre fosse dovuto al comportamento denigratorio della madre.

La madre si era opposta alla richiesta del padre, chiedendo a sua volta che il Tribunale rideterminasse le modalità di visita padre-figlia, nel rispetto della volontà di quest’ultima.

Il Tribunale non riteneva di poter accogliere le richieste del padre, rigettando la relativa domanda, in quanto infondata.

Osservava il Tribunale che appariva pacifico che il regime di visite padre-figlia concordato al momento della separazione non veniva osservato e che i rapporti padre-figlia erano oramai praticamente assenti.

Nel corso del procedimento, inoltre, era stata ascoltata la minore, che aveva manifestato il proprio “articolato, convinto e attuale desiderio di non avere con il padre ulteriori rapporti rispetto agli attuali sporadici contatti”.

La minore, in particolare, aveva riferito al giudice “di non avere mai avuto col padre un rapporto stretto, di non sentirsi a suo agio con lui, lamentandone la prepotenza e l’aggressività, e di provare ansia all’idea di vederlo, pur non escludendo la possibilità di rivederlo in futuro”.

Il Tribunale, dunque, pur ritenendo che “al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) debba specularmente riconoscerci anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli”, osservava che “l’individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l’interesse superiore del minore e non può prescindere dalla considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto e, in particolare, dell’età del figlio minore”.

Nel caso in esame, dunque, poiché la figlia minore aveva “espresso la propria posizione in modo netto e chiaro”, il Tribunale riteneva che “provvedimenti impositivi di rapporti, visite e incontri, eventualmente preceduti da una consulenza tecnica d’ufficio parimenti imposta”, non rispondessero “all’interesse superiore del minore ad una effettiva e proficua bigenitorialità e ad una crescita serena ed equilibrata” e che i medesimi non fossero nemmeno “concretamente funzionali all’attuazione di quel diritto del genitore al mantenimento del legame con i figli, risultando anzi, in quanto imposti e non frutto di una spontanea rielaborazione relazionale, controproducenti e pregiudizievoli al recupero di una serena relazione padre-figlia nonché al benessere stesso della minore, cui il Tribunale sempre tende nell’adozione delle proprie decisioni”.

A sostegno della propria decisione, il Tribunale osservava, inoltre, che le presunte condotte denigratorie della madre, che avrebbe screditato la figura del padre, non erano state in alcun modo provate.

Di conseguenza, il Tribunale riteneva di dover rigettare le domande del padre e di dover accogliere quella della madre, “di prevedere incontri padre-figlia secondo il gradimento della minore, affinché sia rimessa alla spontanea evoluzione relazionale delle parti e della minore il recupero, senza costrizioni e nei tempi e nei modi ritenuti congrui dagli interessati, di un sereno e continuativo rapporto tra il ricorrente e la di lui figlia”.  NomoLex Legale Roma

Fonte: Brocardi.it
NomoLex Legale Roma, Studio Legale Roma, NomoLex Legale Roma, Avvocati Roma, NomoLex Legale Roma, NomoLex Studio Legale, NomoLex Legale Roma 
Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo