Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, Sentenza 24 gennaio 2107, n. 3394
Con la sentenza in esame la Cassazione conferma la responsabilità del dipendente che non disobbedisce né denuncia l’ordine illecito del superiore, ma anzi lo pone in essere.
Il caso
In un punto vendita, un dipendente modifica la data di scadenza riportata su alcune confezioni di hot dog. L’ordine è impartito dalla responsabile del negozio, suo superiore, ed il soggetto non vi si oppone per il timore di poter subire eventuali ripercussioni sul lavoro.
L’iter giudiziario
Il Tribunale di primo grado sentenzia che la condotta del dipendente non è scusabile.
La preoccupazione di subire conseguenze negative in ambito lavorativo non fa venir meno il dovere del subordinato di denunciare l’eventuale ordine illecito ricevuto. I ricorrenti sono quindi condannati alla sola pena pecuniaria, a norma degli articoli 56 (delitto tentato), 110 (pena per coloro che concorrono nel reato) e 515 (frode nell’esercizio del commercio) del Codice Penale.
La Corte d’Appello di Palermo conferma e riforma parzialmente quanto deciso dal Tribunale. In particolare, esclude la sussistenza dell’invocato “stato di necessità”: il pericolo di conseguenze negative poteva essere evitato dal lavoratore denunciando la condotta illecita del superiore ad altri.
La Corte di Cassazione, infine, rigetta per non fondatezza i ricorsi dei soggetti precedentemente condannati.
La decisione della Corte di Cassazione
Tre dei motivi di impugnazione presentati risultano inammissibili. Due sono aspecifici, dato che “non svolgono alcuna funzione critica rispetto all’apparato argomentativo della decisione censurata”; l’altro è manifestamente infondato, dimostrato che la motivazione della Corte d’Appello è adeguata, logica e corretta, come da articolo 131-bis del Codice Penale. Diversamente, gli altri motivi possono essere presi in considerazione, ma risultano infondati.
In forza soprattutto di testimonianze, si riscontra la responsabilità dei soggetti in giudizio, non essendovi motivo di ritenere inattendibili tali dichiarazioni.
Inoltre, non è applicabile l’articolo 54 del Codice Penale, che prevede l’ipotesi di stato di necessità: “infatti, non ricorre, nella specie, l’elemento essenziale dell’inevitabilità del pericolo”. Il timore di perdere il posto di lavoro può essere scongiurato dal dipendente denunciando l’ordine ricevuto ad altri superiori.
Per quanto concerne l’invocato articolo 51 del Codice Penale, questo stabilisce, al primo comma: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”.
La Cassazione non ritiene applicabile la norma al caso di specie, poiché: “i rapporti di subordinazione presi in considerazione sono esclusivamente quelli che sono previsti dal diritto pubblico”: di conseguenza, i rapporti tra privati datori di lavoro e dipendenti ne risultano esclusi. In questi ultimi manca infatti “un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge”.
In conclusione, la Corte stabilisce che è non solo possibile, bensì obbligo per il lavoratore dissentire dagli ordini del superiore, se questi sono illeciti; egli deve, in tali casi, denunciare il fatto ad altri superiori. Qualora invece obbedisca, si renderebbe anch’egli personalmente responsabile.
Fonte: Filodiritto
NomoLex Civitavecchia, Avvocati Civitavecchia, NomoLex Civitavecchia, Studio Legale Civitavecchia, NomoLex Civitavecchia, NomoLex Studio Legale, NomoLex Civitavecchia, NomoLex Civitavecchia
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sb | 2 years | This cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |