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Cambiare a penna l’orario sugli scontrini stampati dall’alcoltest non mette in dubbio il regolare funzionamento dell’apparecchio e ne rende dunque valido l’esito. (Cass. 8060/2017)

Alcoltest, il caso

Un automobilista veniva condannato per il reato di cui all’art. 186, lett. c), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di 1,74 grammi per litro e 1,77 grammi per litro.

Confermata la pronuncia anche in secondo grado, ricorreva per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, ritenendo che il giudice di merito avesse fatto le sue valutazioni in assenza di una prova certa che gli scontrini dell’etilometro fossero a lui riconducibili. Secondo la difesa, il giudice di Appello aveva infatti travisato la prova, non avendo rilevato che l’orario degli scontrini non fosse uguale a quello del verbale e avendo trascurato che era stata apportata una correzione a penna dai verbalizzanti per rendere gli atti coerenti tra loro.

Alcoltest, la pronuncia della Cassazione

L’intervento a mano effettuato da parte della Polizia stradale risulta irrilevante e non mette in discussione l’efficacia degli esiti forniti dall’alcoltest. Inequivocabile il tasso alcolemico accertato nell’automobilista: 1,74 grammi per litro e 1,77 grammi per litro.

Chiarissime anche le condizioni dell’imputato, il quale presentava “alito vinoso, difficoltà di coordinamento e di espressione”, una condotta di guida contromano e a zig zag talmente evidente da indurre un cittadino a contattare la polizia, che interveniva subito dopo.

La Corte, in primo luogo, chiarisce che il travisamento della prova è configurabile ove si introduca nella motivazione un’informazione rilevante che non esista nel processo o si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

 Nel caso in esame, le correzioni apportate a mano sugli scontrini erano state necessarie a causa di “una mera irregolarità che “non metteva in dubbio la funzionalità dell’apparecchio”. Inoltre, non esulano dubbi in merito alla riferibilità dell’esito dell’etilometro all’imputato, posto che “sugli scontrini figurava chiaramente il suo nome”.

Pertanto, data l’assenza di travisamento della prova e la coerenza della motivazione, il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese. NomoLex Milano

Fonte: MasterLex

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