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Non sono infrequenti, purtroppo, i casi di investimento di un animale. Cosa fare in quel caso? Di chi è la colpa?

Molte sono le domande in caso di investimento di un animale, soprattutto se, a causa dell’urto, avviene il decesso dell’amico a quattro zampe. Il problema per i giuristi è sempre lo stesso: si configura la responsabilità del conducente dell’auto? Nel corso del tempo la giurisprudenza ha fornito sempre diverse soluzioni: in alcuni casi è stato rilevante l’elemento soggettivo (la volontarietà dell’azione da parte del conducente), in altri il carattere accidentale dell’evento.

Sul punto è nuovamente intervenuta la Cassazione che con la sentenza n. 4202/2017 ha stabilito espressamente la non sussistenza del concorso di colpa del conducente del veicolo se l’incidente è avvenuto per la negligenza del padrone dell’animale.

IL CASO. La vicenda che ha occupato i giudici ha riguardato la morte di un cane investito accidentalmente da un’automobile.

Il cane era stato lasciato libero dai suoi padroni i quali, quindi, non potevano vederne movimenti. Improvvisamente Fido si era immesso lungo la strada statale dove era stato colpito da un veicolo e, dal forte impatto, era deceduto causando danni alla macchina.

A seguito di ciò, la ditta titolare della macchina aveva convenuto in giudizio i padroni del cane per chiedere il risarcimento dei danni riportati dall’autoveicolo. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Teramo avevano accolto il ricorso e condannato il proprietario dell’animale. Avverso l’ultima sentenza, il proprietario del cane aveva proposto ricorso in Cassazione la quale, però, ha confermato la decisione dei precedenti gradi di giudizio.

LA DECISIONE. Il proprietario del cane si era difeso sostenendo l’errata ricostruzione dei fatti e l’errata valutazione degli elementi di diritto posti a fondamento delle decisioni precedenti. In particolare, il conducente era stato contraddittorio in diversi punti della ricostruzione del sinistro e non si era tenuto conto della regola giuridica secondo la quale “in caso di scontro tra un veicolo ed un animale devono applicarsi le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. di pari efficacia”, per cui l’accertamento della colpa di una parte non implicava il superamento della presunzione a carico dell’altra.

 Tuttavia ai giudici tali motivazioni non hanno convinto.

Dall’istruttoria, infatti, era emerso che il cane non era tenuto regolarmente in custodia dai suoi padroni che, per legge, hanno il dovere di vigilare sui loro animali essendone direttamente responsabili. Il conducente dell’autovettura, inoltre, percorreva la carreggiata con una velocità ritenuta nella norma e non poteva prevedere che l’animale sbucasse improvvisamente su una strada statale che, per sue caratteristiche, è adibita al transito veicolare.

A seguito di ciò, quindi, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo il quale: in caso di incidente tra una vettura e un veicolo vige la presunzione generale del concorso di colpa del proprietario del cane investito e del conducente ma questa regola trova l’eccezione nella valutazione del caso concreto. Ossia, se il conducente procede con il proprio veicolo a velocità moderata lungo una strada che – per le sue caratteristiche – non consente di prevedere l’immissione improvvisa di un animale lungo la stessa, allora la responsabilità è totalmente a carico del padrone dell’animale.

Il padrone del cane, dunque, oltre ad aver subìto la scomparsa dell’amico Fido, non ha ottenuto alcun risarcimento per la sua morte e ha dovuto anche pagare i danni riportati dall’autovettura.

Fonte: MasterLex

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