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Secondo la Corte di Cassazione, l’assenza ingiustificata per più di tre giorni nell’arco di due anni legittima il licenziamento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18326 del 19 settembre 2016, si è occupata di un interessante caso di licenziamento irrogato ad una dipendente comunale per assenza ingiustificata.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale della medesima città, aveva dichiarato l’illegittimità il licenziamento intimato ad una dipendente del Comune di Cellatica, ai sensi dell’art. 55 quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, per “assenza ingiustificata protratta per oltre tre giorni, anche non continuativi, nel dicembre 2010”.

La Corte d’appello, in particolare, dopo aver verificato la sussistenza degli elementi della giusta causa di licenziamento, aveva “rinvenuto, nella condotta della lavoratrice, i profili della buona fede trattandosi di madre di una bambina minore affetta da handicap che aveva chiesto, infruttuosamente – per l’arco temporale 4.11-30.12.2010 – la fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita e considerato, inoltre, il comportamento dell’ente che aveva proceduto ad un’unica contestazione disciplinare per poi adottare plurimi provvedimenti e che non aveva avvertito la lavoratrice dell’esaurimento di tutto l’arco temporale previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001 a titolo di congedo per malattia della figlia”.

Sulla base di tali elementi, dunque, la Corte d’appello non aveva ritenuto che il comportamento posto in essere dalla lavoratrice avesse assunto caratteristiche di gravità tali da giustificare il licenziamento e, conseguentemente, aveva disposto la reintegrazione della donna nel posto di lavoro.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Comune di Cellatica aveva proposto ricorso per Cassazione, rilevando che la lavoratrice, “nonostante le indiscutibili difficoltà derivanti (….) dalla disabilità della figlia (…) avesse fruito a più riprese di permessi speciali e, in genere, di assenze giustificate per ragioni familiari e/o di salute” e che rientrava “nella comune e minima diligenza del dipendente tenere il computo dei giorni a propria disposizione e di quelli mancanti alla necessaria ripresa dell’attività lavorativa”.

Secondo il Comune, inoltre, come la Corte d’appello avrebbe “confuso le problematiche della figlia disabile (..) con l’osservanza dei doveri di ufficio a cui è tenuto ogni dipendente, che – nel caso di specie – doveva essere rinvenuta nella condotta tenuta dalla lavoratrice in epoca anteriore e successiva ai fatti addebitati, condotta che è, invece, stata improntata al dispregio delle più elementari regole che il pubblico dipendente è tenuto a seguire”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Comune ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Evidenziava la Cassazione, in particolare, come l’art. 55 quater del d. lgs. n. 165/2001, ha introdotto una serie di ipotesi di infrazione particolarmente gravi, idonee a fondare un licenziamento.

Tra tali ipotesi è prevista proprio quella “dell’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell’arco di un biennio”.

Nel caso di specie, secondo la Corte, non sussistevano dubbi sul fatto che, dal punto di vista oggettivo, il comportamento contestato alla lavoratrice integrasse la fattispecie prevista dall’art. 55 quater sopra citato, “ricorrendo tre giorni di assenza non giustificati nell’arco di un mese (dicembre 2010)”.

Inoltre, ad avviso della Corte, i giudici di secondo grado non avevano “adeguatamente valutato la gravità dell’inadempimento” della lavoratrice, dal momento che doveva ritenersi “rientrare nella normale diligenza dei lavoratore il rispetto dell’orario di lavoro e delle condizioni di fruizione (previa richiesta) di pause, ferie e in generale di cause di sospensione del rapporto di lavoro previste dalla legge o dal contratto collettivo”.

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, doveva affermarsi “il principio di diritto secondo cui ai sensi dell’art. 55 quater lett. b) del D.Lgs. 165/2001 l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio consente l’intimazione della sanzione disciplinare dei licenziamento purchè non ricorrano elementi che assurgono a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa”.

Alla luce di tali considerazione, la Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Comune e annullava la sentenza di secondo grado, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.

Fonte: Brocardi.it
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