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Registrare una telefonata all’insaputa di chi parla dall’altro capo del telefono è legale: è quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza e dalla stessa Cassazione. Non c’è bisogno di una preventiva autorizzazione della polizia o del giudice, ma si può procedere autonomamente, con l’ausilio di qualsiasi strumento (un registratore vocale, un telefonino con l’app per la registrazione vocale, ecc.). Ovviamente non c’è bisogno neanche del consenso del soggetto “registrato”, il quale ben può essere all’insaputa del fatto che l’altro conversante stia memorizzando, su un file o su un nastro magnetico, ciò che egli dice, anche se la conversazione ha ad oggetto fatti personali e riservati, come confessioni, confidenze e situazioni che rientrano nell’ambito della propria sfera privata.

Dire che la registrazione di una telefonata è lecita non avrebbe senso se tale registrazione non fosse poi utilizzabile. Di certo, la registrazione di una telefonata non può essere resa pubblica (si pensi alla condivisione del file su Facebook), ma può essere usata come prova in una causa (civile o penale) contro lo stesso soggetto intercettato. In questo, non c’è alcuna violazione del codice della privacy, che non vieta registrazioni occulte (cioè all’insaputa degli altri partecipanti) di colloqui, riunioni, telefonate. Possiamo dunque concludere dicendo che la registrazione di una telefonata è una prova. Ma in che termini e fino a dove si spinge la “forza” di questa prova? A spiegarlo è una recentissima sentenza della Cassazione: «la registrazione di una conversazione telefonica può essere fonte di prova solo se la persona contro la quale la registrazione è prodotta non contesta che la conversazione è realmente avvenuta né che abbia avuto il tenore che risulta dal nastro» o dal file nel quale è contenuta. Inoltre, affinché la registrazione di una conversazione possa essere considerata come prova è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa. Ma cosa significa concretamente? Cerchiamo di comprenderlo partendo proprio dall’ultima delle affermazioni.

La registrazione è prova solo se uno dei due soggetti è parte in causa

Per essere considerata una prova, la registrazione telefonica intrattenuta tra A e B deve essere utilizzata in una causa in cui, almeno una delle parti, sia A oppure B. In altri termini, non è possibile utilizzare, in una causa, la registrazione di una telefonata avvenuta tra soggetti di cui neanche uno è parte nel giudizio. Così, ad esempio, in una causa tra C e D non è possibile usare la registrazione di una telefonata o una conversazione tra A e B; è possibile, invece, se la telefonata o la conversazione vede, tra i soggetti che vi hanno partecipato, almeno C oppure D.

Immaginiamo che Tizio ci debba del denaro, ma di non avere alcun documento che lo prova, né lui ci vuole rilasciare una dichiarazione con cui ammetta il proprio debito. Per superare questo problema, decidiamo di ricorrere al registratore audio e tentiamo, così, una conversazione con lui. Così un giorno gli telefoniamo per sollecitargli il pagamento e, con la scusa, facciamo in modo che Tizio riconosca l’importo esatto che ci deve. Ebbene, la dichiarazione da questi rilasciata e da noi registrata a sua insaputa si può considerare prova nella causa che instaureremo con lui. Invece una tale registrazione non potrebbe essere mai usata da altri soggetti in una causa in cui né noi, né Tizio è parte.

La registrazione è prova solo se non contestata

La seconda condizione da rispettare affinché la registrazione di una telefonata sia una prova valida è che la persona contro la quale la registrazione è prodotta non contesti che tale conversazione sia realmente avvenuta né che abbia avuto il tenore che risulta dal supporto (un nastro magnetico, un file sul telefonino, ecc.). Per comprendere questa affermazione dobbiamo fare un passo indietro e leggere cosa dice, a riguardo, il codice civile: «Le registrazioni fonografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». In pratica, trattandosi di una riproduzione meccanica, la registrazione di una telefonata o di una conversazione si presta ad essere alterata e facilmente modificabile. Non solo: non è possibile ricondurla a una data certa, né si può ricostruire con certezza la situazione in cui essa è stata rilasciata (ad esempio, nell’ambito di uno scherzo o di una situazione di pressione psicologica o di violenza, ecc.). Ad esempio, nell’esempio di poc’anzi in cui Tizio ci doveva dei soldi, nulla può garantire che la registrazione sia intervenuta in epoca anteriore al successivo pagamento da parte del debitore stesso.

In sintesi, questo significa che la registrazione della telefonata, per essere prova in una causa, non deve essere contestata dal soggetto “intercettato”. Questi, cioè, non deve:

  • né contestare il fatto che la conversazione sia effettivamente avvenuta;
  • né contestare il fatto che la conversazione sia avvenuta proprio in base al tenore che risulta dal supporto elettronico.

La contestazione del soggetto che è stato, a sua insaputa, registrato non può essere generica, ma deve fornire al giudice indizi o elementi di prova per ritenere che la registrazione della telefonata o della conversazione:

  • non sia, in realtà, mai avvenuta;
  • oppure sia avvenuta, ma in termini diversi da quelli che appaiono dal file.

Non basta, quindi, opporsi genericamente alla prova e dire, senza portare alcun argomento a sostegno di ciò, che la conversazione non è mai esistita o che si è svolta in modo differente. Bisogna anche essere convincenti.

Fonte: La Legge per tutti

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