Può essere disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un anziano?
2 Marzo 2017Praticante – Cassazione Penale: commette reato il collaboratore che segue una pratica come se fosse avvocato
4 Marzo 2017Tribunale di Milano – Sesta Sezione Civile, Sentenza 25 ottobre 2016, n. 11710
Il 25 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 2920/2011, con cui il Magistrato ha fatto chiarezza in merito alla presunta nullità di causa della Commissione di Massimo Scoperto.
È stato infatti precisato in sentenza che “È infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per Commissione di Massimo Scoperto per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della Commissione di Massimo Scoperto trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.
È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia dai DD.LL. n. 185/2008 e 78/2009 intendere la funzione ontologica della Commissione di Massimo Scoperto connessa alla remunerazione per la Banca dell’obbligo assunto di tenere sempre a disposizione del cliente una certa somma di denaro, per un certo periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
Il 25 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 2920/2011, con cui il Magistrato ha fatto chiarezza in merito alla presunta nullità di causa della Commissione di Massimo Scoperto.
È stato infatti precisato in sentenza che “È infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per Commissione di Massimo Scoperto per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della Commissione di Massimo Scoperto trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.
È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia dai DD.LL. n. 185/2008 e 78/2009 intendere la funzione ontologica della Commissione di Massimo Scoperto connessa alla remunerazione per la Banca dell’obbligo assunto di tenere sempre a disposizione del cliente una certa somma di denaro, per un certo periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
Fonte: Filodiritto
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