nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Figli – Cassazione Penale: il mancato versamento della quota di mantenimento del minore da parte del genitore non coniugato non costituisce reato
20 Febbraio 2017
Commette diffamazione l’ex moglie che offende la reputazione dell’ex marito su un blog internet
22 Febbraio 2017

Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile, Sentenza 6 dicembre 2016, n. 24958

La Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa esercente l’attività di asilo nido all’interno di un condominio, condannandola alla cessazione immediata dell’esercizio e al pagamento delle spese di giudizio.

Il regolamento condominiale e gli esiti della consulenza tecnica

La pronuncia della Corte di Cassazione trae origine da un atto di citazione del 28 aprile 2005 con cui il proprietario di un appartamento, situato in uno stabile di ventisei condomini, citava a comparire innanzi al Tribunale di Roma il proprio condominio. L’attore esponeva che con delibera dell’assemblea condominiale gli era stato fatto divieto (sulla base del regolamento di condominio) di destinare il proprio appartamento ad uso di asilo nido e, dinanzi al giudice di merito, chiedeva l’annullamento della delibera.

Il tribunale adito rigettava tutte le richieste del proprietario e ordinava alla società cooperativa a responsabilità limitata, incaricata di gestire l’asilo nido all’interno dell’appartamento di proprietà dell’attore, di cessare immediatamente la sua attività poiché esercitata con modalità in violazione con quanto previsto dal regolamento condominiale.

La sentenza di rigetto veniva poi confermata anche dalla Corte d’Appello di Roma. In sede di giudizio di secondo grado: la Corte territoriale, da un lato, richiamava l’articolo 3 del regolamento condominiale, il quale vietava esplicitamente la destinazione degli appartamenti ad esercizi rumorosi, dall’altro riconosceva la necessità di accertare in concreto la rumorosità dell’asilo nido “in dipendenza dalle sue concrete modalità di espletamento”.

A tal fine, la Corte ancorava il proprio giudizio agli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) disposta dal primo giudice, la quale, attenendosi ai parametri legislativi in materia di immissioni acustiche dettati dall’articolo 844 del Codice Civile, aveva evidenziato che le propagazioni provenienti dall’asilo nido superavano i limiti di normale tollerabilità in due degli appartamenti esaminati.

In seguito alla decisione da parte della Corte d’Appello, la società cooperativa citata terza in giudizio impugnava la sentenza chiedendone la cassazione sulla scorta di errori interpretativi e procedurali da essa stessa individuati.

I motivi del ricorso in Cassazione

In primo luogo, la ricorrente rilevava una errata interpretazione, da parte della Corte d’appello, di una clausola contenuta nell’articolo 3 del regolamento condominiale, ove si vieta un uso degli appartamenti “contrario alla tranquillità dell’intero fabbricato”. Deduceva che, dal momento che la c.t.u. svolta in primo grado aveva accertato che l’attività eccedeva i limiti di normale tollerabilità soltanto per due condomini su ventisei, l’ordine di cessazione dell’esercizio risultava da una scorretta interpretazione del senso complessivo degli atti.

La società cooperativa denunciava poi “l’insufficiente, l’omessa ovvero la contraddittoria motivazione” e “l’omessa e insufficiente valutazione delle prove” in sede di giudizio, concludendo che l’attività di asilo nido non fosse di per sé rumorosa e che, invero, occorresse verificare le concrete modalità di esercizio “onde accertarne la effettiva rumorosità”.

La decisione della Corte

La Cassazione respinge innanzitutto la critica, da parte della cooperativa, della soluzione interpretativa sviluppata dalla Corte d’Appello in merito al concetto di “interezza” del fabbricato. L’interpretazione letterale invocata dalla ricorrente, in base alla quale si sarebbe potuto vietare l’attività di asilo nido solo nel caso in cui essa avesse recato fastidio a tutti i condomini dell’edificio, è da considerarsi del tutto priva di logica.

Il giudice di ultima istanza ritiene inoltre del tutto ingiustificate le deduzioni della ricorrente secondo cui “la Corte di merito erra quando parte dal presupposto che l’attività di asilo nido è di per sé rumorosa”. Difatti, in merito all’iter procedurale per la valutazione della rumorosità, la Cassazione ribadisce che le motivazioni della corte distrettuale sono state correttamente sviluppate alla luce degli esiti della c.t.u. e, di conseguenza, “al cospetto del concreto riscontro della rumorosità dell’attività”.

Secondo il giudizio finale della Cassazione, dal momento che la Corte di Roma aveva esaminato analiticamente non solo gli esiti della c.t.u. ma anche le censure addotte avverso la relazione di consulenza, concludendo che la metodologia adoperata dall’ausiliario si era attenuta ai parametri normativi della materia, le motivazioni prodotte nella sentenza possono ritenersi pienamente giustificate.

Si conferma poi il giudizio della Corte d’Appello nel punto in cui disconosceva l’equiparabilità astratta dell’attività di un asilo nido con quella di una famiglia media, anche con bimbi in tenera età.

In conclusione, ritenendo infondate le deduzioni proposte dalla cooperativa nell’impugnare la sentenza d’appello, la Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma, in ultima istanza, la validità della delibera decisa sulla scorta dell’articolo 3 del regolamento condominiale.

Focus Codice Civile: il criterio legale per le immissioni

Fra le disposizioni volte a disciplinare il godimento della proprietà, il Codice Civile interviene anche a regolare l’insorgere di probabili conflitti fra proprietari confinanti. Obiettivo della legge è infatti quello di porre dei limiti alle facoltà del proprietario, allo scopo di soddisfare le sue esigenze senza interferire con il godimento dell’altro.

In particolare, l’articolo 844 interviene a disciplinare i fenomeni di immissione, fra i quali vanno comprese non solo le esalazioni di fumo e di altre sostanze inquinanti, ma anche le propagazioni di calore, i rumori e le vibrazioni provenienti dalla proprietà del vicino.

In base a quanto stabilito dal Codice Civile, il criterio legale per la risoluzione dei conflitti sorti in materia di immissioni è quello della normale tollerabilità: non è possibile impedire le immissioni e le propagazioni provenienti dalla proprietà confinante, a patto che esse non superino la soglia oltre la quale risultano insostenibili per l’uomo di media tolleranza.

La normale tollerabilità, tuttavia, non può tenere conto soltanto del grado di intensità delle immissioni, ma deve anche avere riguardo alla condizione dei luoghi, al fine di contemperare le esigenze delle eventuali attività produttive presenti sul fondo con le ragioni della proprietà del vicino. Dal momento che in tal senso il criterio di legge rimane però generico, sia l’ambito di operatività della norma, sia le sue pratiche applicazioni vanno rimesse al prudente apprezzamento del giudice.

In caso di immissioni intollerabili illecite, al danneggiato viene concessa una duplice tutela: una di tipo inibitorio, finalizzata alla cessazione dell’attività lesiva e/o all’eliminazione della fonte delle immissioni, e una tutela risarcitoria, volta a compensare il danno personale secondo quanto previsto dall’articolo 2043 del Codice Civile.Consulenza Legale Milano

Fonte: Filo diritto

Consulenza Legale Milano, NomoLex Studio Legale, Consulenza Legale Milano, Studio Legale Milano, Consulenza Legale Milano, Avvocati Milano, Consulenza Legale Milano, Consulenza Legale Milano

Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo