Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale, Sentenza 19 gennaio 2017, n. 2666
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha stabilito che in caso di omesso pagamento dell’assegno da parte del genitore in favore del figlio, il fatto non è previsto dalla legge come reato nel caso in cui il rapporto tra i genitori sia stato solo di convivenza e non di coniugio.
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Trieste aveva confermato la responsabilità penale di un padre per aver versato all’ex compagna una somma inferiore a quella fissata dal Tribunale dei minori per il mantenimento del figlio, nonché la condanna alla pena di due mesi di reclusione ed il pagamento di una multa.
Il genitore ha presentato ricorso per Cassazione per i motivi di seguito esposti: innanzitutto, nella sentenza impugnata era stata dedotta la responsabilità del padre senza aver considerato l’intera evoluzione del rapporto dell’imputato con la convivente e senza aver tenuto conto delle difficoltà economiche dell’uomo, dovute anche al pagamento delle rate mensili di due mutui ipotecari di un immobile cointestato con la donna, la quale si rifiutava di prestare il consenso per la rinegoziazione del mutuo stesso.
La Cassazione, prendendo in esame il caso sopra esposto, con riferimento al reato contestato al genitore, di cui alla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, articolo 3 (disposizioni penali), ha precisato che: “mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla Legge n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai “procedimenti relativi” agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l’ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla Legge n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all’articolo 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale”.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il fatto oggetto della sentenza impugnata non è previsto dalla legge come reato, escludendo che, nel caso in esame, il fatto possa essere riqualificato a norma dell’articolo 570 del codice penale, comma 2, n. 2 (violazione degli obblighi di assistenza familiare). Continua la Cassazione sottolineando che agli atti si è dedotto che il genitore ha solo ritardato parzialmente nell’adempimento di quanto pattuito, complessivo di euro 200,00, in seguito alle difficoltà economiche sopraggiunte allo stesso.
Pertanto, per i motivi esposti, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Fonte: Filodiritto
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