Quale è la normativa applicabile in caso di sinistro occorso ad un passante inciampato in un avvallamento del marciapiede non bene illuminato?
Nel caso in questione, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, è configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell’ente proprietario della strada in relazione al danno occorso a un passante il quale, non rendendosi conto, per la scarsa illuminazione, di un avvallamento presente su di un marciapiede e dovuto a un difetto costruttivo (trattavasi per la precisione di sconnessione fra le lastre in travertino di copertura del marciapiede), era inciampato, procurandosi una frattura al piede.
Ed invero, la soluzione appena prospettata appare imposta pur se è innegabile che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio cuius commoda eius incommoda (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi), sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall’uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode del bene demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Tuttavia nel caso in esame è comunque agevole individuare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.
L’impostazione risulta in linea, fra l’altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l’onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. grava sull’ente pubblico. Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.
Conforme: Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653
«È configurabile, a carico della P.A. (o del gestore), una responsabilità «ex» art. 2051 c.c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso risulti adibito all’uso generale e diretto della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi che comunque non è ravvisabile ove si tratti di edificio. Tali caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali — in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento — possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., in relazione alle lesioni riportate da una donna inciampata, lungo il percorso di uscita da un palazzetto dello sport, nella pavimentazione in gomma che presentava una sporgenza anomala non segnalata né transennata)».
Nel caso di specie, la causa dell’incidente occorso al passante era indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprietà del Comune convenuto — consistente nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo, indipendente dalle altrui modalità di uso — di cui l’ente territoriale non poteva ignorare l’esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.
In virtù dei principi enunciati, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l’art. 2051 c.c., essendo incontestato in fatto che il danneggiato era caduto proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.
Né dall’istruttoria espletata nel giudizio di merito era stato dedotto e/o provato che il difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o comunque tale da non giustificare il prodursi dell’evento se non in presenza di una colposa disattenzione della stessa danneggiata.
Fonte: La Legge per tutti
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