nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Malattia in ferie: per la conversione basta la comunicazione
7 Febbraio 2017
Gli avvocati residenti in Abruzzo nelle zone colpite da neve e sisma sono esentati dalla formazione continua nel 2017
9 Febbraio 2017

Quale è la normativa applicabile in caso di sinistro occorso ad un passante inciampato in un avvallamento del marciapiede non bene illuminato?

Nel caso in questione, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, è configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell’ente proprietario della strada in relazione al danno occorso a un passante il quale, non rendendosi conto, per la scarsa illuminazione, di un avvallamento presente su di un marciapiede e dovuto a un difetto costruttivo (trattavasi per la precisione di sconnessione fra le lastre in travertino di copertura del marciapiede), era inciampato, procurandosi una frattura al piede.

Ed invero, la soluzione appena prospettata appare imposta pur se è innegabile che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio cuius commoda eius incommoda (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi), sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall’uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode del bene demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Tuttavia nel caso in esame è comunque agevole individuare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.

L’impostazione risulta in linea, fra l’altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l’onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. grava sull’ente pubblico. Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.

Conforme: Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653

«È configurabile, a carico della P.A. (o del gestore), una responsabilità «ex» art. 2051 c.c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso risulti adibito all’uso generale e diretto della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi che comunque non è ravvisabile ove si tratti di edificio. Tali caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali — in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento — possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., in relazione alle lesioni riportate da una donna inciampata, lungo il percorso di uscita da un palazzetto dello sport, nella pavimentazione in gomma che presentava una sporgenza anomala non segnalata né transennata)».

Nel caso di specie, la causa dell’incidente occorso al passante era indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprietà del Comune convenuto — consistente nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo, indipendente dalle altrui modalità di uso — di cui l’ente territoriale non poteva ignorare l’esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.

In virtù dei principi enunciati, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l’art. 2051 c.c., essendo incontestato in fatto che il danneggiato era caduto proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.

Né dall’istruttoria espletata nel giudizio di merito era stato dedotto e/o provato che il difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o comunque tale da non giustificare il prodursi dell’evento se non in presenza di una colposa disattenzione della stessa danneggiata.

Fonte: La Legge per tutti

Consulenza Legale AgrigentoConsulenza Legale Agrigento, NomoLex Studio Legale, Consulenza Legale Agrigento, Caduta su marciapiede, Consulenza Legale Agrigento, Marciapiede non illuminato, Consulenza Legale Agrigento, Studio Legale Agrigento, Consulenza Legale Agrigento

Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo