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“Ti licenzio se non mi firmi le dimissioni in bianco”
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Pensione di invalidità e disoccupazione
24 Gennaio 2017
Quando opporsi e come difendersi in caso di dimissioni ospedaliere forzate o frettolose.

Talvolta accade che un paziente, ricoverato in urgenza per affrontare le cure di immediata necessità, si trovi poi ad essere dimesso e rispedito a casa dopo poco tempo.

Tale situazione, tuttavia, può determinare effetti collaterali, sia in ordine alla salute del dimesso, sia per quanto riguarda le responsabilità in capo al medico che decide le dimissioni.

Alcuni trattamenti di cura non possono essere svolti a domicilio dagli stessi familiari del paziente. Inoltre, ogni persona reagisce a cure e trattamenti con decorsi differenti e tali da non poter essere controllati a distanza o da una persona non qualificata (come nel caso di un parente che fa visita all’ammalato presso la sua abitazione). Il momento postoperatorio o post ricovero è molto delicato: può prevedere cure specifiche e attenzioni che solo un professionista può dare. Inoltre, in caso di aggravamento delle condizioni del paziente dimesso, se sopraggiunge la morte, il medico può essere accusato di omicidio colposo. Si comprende bene che non è un argomento da sottovalutare, sia per i pazienti che per i medici (di turno al momento della dimissione).

Una dimissione, che preveda, quindi, lo spostamento del paziente presso la propria abitazione senza che vi siano i presupposti per una continuazione adeguata della terapia, può portare il medico ad essere accusato di negligenza e processato per responsabilità.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 8254 dell’11.03.2011) è intervenuta su questo tema condannando le motivazioni che vengono di solito addotte alla base del menage e della gestione della sanità pubblica e convenzionata; esse sono mere ragioni di carattere economico più che sanitarie. Le dimissioni dei pazienti dagli ospedali devono essere decise in base a valutazioni di “ordine medico” provenienti da personale qualificato e non devono sottostare ai criteri economici.

Per il medico non sarà sufficiente scusarsi sostenendo di aver seguito le linee guida delle strutture sanitarie per il contenimento della spesa sanitaria.

La corte, infatti, sostiene che il bene principale da salvaguardare sia la cura degli individui e la salute pubblica; tale è il compito principale del medico, il quale è obbligato, in primis dalla sua deontologia e dal giuramento fatto (c.d. giuramento di Ippocrate), a prendere decisioni volte alla tutela della salute del paziente e non è tenuto “a gestire” l’aspetto economico dell’azienda sanitaria in cui opera.Cosa deve fare il medico?

Egli deve:

– verificare le reali condizioni del malato poichè si assume precise responsabilità per quanto dichiara;

– evitare le dimissioni frettolose poiché resta comunque responsabile per il paziente e per le decisioni che assume.
Il medico è responsabile solo della salute e non dell’andamento economicodell’azienda per cui lavora; nessuna scusante in tal senso potrebbe essere addotta per giustificarsi in caso di dimissione frettolosa che abbia comportato il peggioramento delle condizioni del paziente.
Cosa può fare il paziente (o i parenti)?
1) chiedere la cartella clinica;
2) chiedere il foglio di dimissioni (che deve contenere diagnosi, esami e risultati, nonché le cure relative effettuate e da farsi);
3) non firmare nulla se ciò che gli viene proposto non corrisponde al vero chiedere di parlare con il primario del reparto.
E’ possibile, però, che nonostante le richieste di delucidazioni circa le dimissioni imposte dalla struttura, non si ottenga alcun chè. A questo punto, sarà possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato di Gestione della Asl (nonché al direttore generale della Azienda Ospedaliera e al primario del reparto) chiedendo di non essere dimessi o di essere trasferiti (o in altro reparto o in altra struttura) proprio perchè, come si diceva poc’anzi, la patologia è tale da non poter essere gestita presso il domicilio, tanto meno dai familiari necessitando, il paziente, di cure costanti e specialistiche.
Si ricordi, inoltre, che non si può essere costretti a recarsi in strutture private a maggior ragione se la condizione economica del paziente è tale da non metterlo nelle condizioni di poter sopportare un tale esborso. Per “altre strutture” si intendono quelle convenzionate con il servizio sanitario nazionale, le cui prestazioni sono comunque coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Se si rispettano le condizioni richieste per il ricovero (necessità, urgenza e mancanza di alternativa valida), è diritto di ogni paziente ottenere le cure necessarie nella struttura sanitaria pubblica, per il tempo necessario!
Il diritto alla salute e ad essere curati supera il diritto della struttura sanitaria a determinare le proprie politiche di gestione sulla base meramente economica.
Fonte: Brocardi.it
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