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19 Gennaio 2017Nell’ambito dei decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (DM 10 novembre 2016, n. 248) recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.3 del 4-1-2017).
Il testo contiene l’elenco delle opere super-specialistiche per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. È l’elenco delle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori, e, ai sensi dell’articolo 105 comma 5, non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.
Il decreto conferma l’elenco previgente, prevedendone inoltre l’integrazione con l’inserimento della categoria OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno). Ciò in presenza di due esigenze specifiche: garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l’accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE.
Sono stati, inoltre, aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere.
Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e pertanto resta ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione, la vigente disciplina sulla qualificazione fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 83 del codice.
È infine previsto un periodo di un anno di monitoraggio degli effetti del decreto, a seguito del quale si procederà all’aggiornamento del testo.
Opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica:
- OG 11 Impianti tecnologici;
- OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B Componenti per facciate continue;
- OS 21 Opere strutturali speciali;
- OS 25 Scavi archeologici;
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 Strutture in legno
Fonte: MioLegale.it
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