La responsabilità professionale dei sanitari per errore medico: il nuovo disegno di legge riforma le conseguenze civili e penali.
Cambia la responsabilità dei medici: il nuovo ddl approvato ieri dal Senato, ora alla Camera per l’ultima votazione, ridisegna i profili della colpa dei sanitari e le conseguenze penali e civili.
Una delle novità di maggior rilievo è l’istituzione di un Garante per il diritto alla salute, al quale i cittadini possono rivolgersi anche solo per evidenziare disfunzioni; questo dovrebbe sopperire, almeno in parte, alle lacune dell’attuale sistema di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza.
In ogni regione viene inoltre istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Viene creato l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità.
Ma procediamo con ordine.
Responsabilità penale dei medici
Il medico resta responsabile (oltre al caso di malafede, ossia per dolo) solo per colpa grave. I reati che potranno essergli contestati sono dunque quelli di omicidio colposo e di lesioni personali. Fuori da queste due ipotesi, il medico viene sollevato da ogni responsabilità se dimostra di aver rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità. Ciò implica una rilevante conseguenza dal punto di vista processuale: l’onere della prova circa la grave negligenza commessa dal sanitario spetta al paziente (non è quindi il professionista a dover dimostrare di essere esente da colpa se ha seguito le linee guida). È quest’ultimo che avrà, nel corso del processo, il compito più difficile, dovendosi necessariamente armare di una perizia medico legale, con conseguente aumento dei costi di gestione del contenzioso.
Le Linee guida saranno elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private (e non solo dalle società scientifiche) e saranno integrate nel Sistema Nazionale per le Linee Guida con il coinvolgimento dell’Istituto superiore di sanità.
Viene quindi affermato il principio secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute.
Responsabilità civile dei medici
Anche nella causa civile, rivolta ad ottenere il risarcimento del danno, il giudice dovrà tenere conto del fatto che il medico si sia (o meno) attenuto alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.
La responsabilità dell’ospedale o della clinica sarà di tipo «contrattuale» (con prescrizione di 10 anni) per via del rapporto che si forma con il paziente all’atto del ricovero o, comunque, della “accettazione”. Questa responsabilità resta coperta dall’assicurazione della struttura (limitata, come detto, solo ai casi di colpa grave).
La responsabilità del medico pubblico ha invece natura «extracontrattuale» (con prescrizione di 5 anni). Diverso nel caso di medico privato, il quale ovviamente instaura col paziente un contratto (ad esempio con il dentista) nel qual caso la responsabilità è contrattuale e la prescrizione decennale.
Il decorso della prescrizione segue le regole tradizionali: il termine (di 10 o 5 anni) inizia a decorrere non dal momento in cui si è verificata la causa del danno, né tanto meno dal momento della semplice esteriorizzazione della malattia latente, bensì dal momento in cui il soggetto abbia acquisito conoscenza – o sia stato posto in grado di acquisire conoscenza – della riferibilità del danno al comportamento colposo del medico.
Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico, contenute nel Ddl Concorrenza, al momento non ancora approvato. Nel frattempo continueranno ad essere utilizzate – così in gran parte delle aule giudiziarie – le tabelle del Tribunale di Milano.
Le perizie in tribunale
Il disegno di legge riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.
Obbligo di assicurazione
Viene ribadito l’obbligo assicurativo per tutti i medici, obbligo non ancora attuato in Italia. Si conferma la copertura assicurativa per ogni struttura pubblica o privata, anche per danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. I dipendenti dovranno stipulare una polizza contro eventuali azioni di rivalsa. Si conferma l’obbligo di assicurazione in capo ai liberi professionisti.
Il paziente danneggiato potrà fare causa direttamente nei confronti dell’assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze (proprio come avviene con in sinistri stradali).
Viene istituto un Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria in caso di insolvenza della struttura.
Fonte: La Legge per tutti
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