nomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-headernomolex-studio-legale-header
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Professionisti
  • Gratuito Patrocinio
  • Domiciliazioni
  • News
  • Contatti
✕
Cade dalle scalde di un condominio perchè il tacco si incastra nell’antiscivolo
14 Gennaio 2017
Querela di falso: il giudice valuta incongruenze grafiche e sostanziali
17 Gennaio 2017

La responsabilità professionale dei sanitari per errore medico: il nuovo disegno di legge riforma le conseguenze civili e penali.

Cambia la responsabilità dei medici: il nuovo ddl approvato ieri dal Senato, ora alla Camera per l’ultima votazione, ridisegna i profili della colpa dei sanitari e le conseguenze penali e civili.

Una delle novità di maggior rilievo è l’istituzione di un Garante per il diritto alla salute, al quale i cittadini possono rivolgersi anche solo per evidenziare disfunzioni; questo dovrebbe sopperire, almeno in parte, alle lacune dell’attuale sistema di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza.

In ogni regione viene inoltre istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Viene creato l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità.

Ma procediamo con ordine.

Responsabilità penale dei medici

Il medico resta responsabile (oltre al caso di malafede, ossia per dolo) solo per colpa grave. I reati che potranno essergli contestati sono dunque quelli di omicidio colposo e di lesioni personali. Fuori da queste due ipotesi, il medico viene sollevato da ogni responsabilità se dimostra di aver rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità. Ciò implica una rilevante conseguenza dal punto di vista processuale: l’onere della prova circa la grave negligenza commessa dal sanitario spetta al paziente (non è quindi il professionista a dover dimostrare di essere esente da colpa se ha seguito le linee guida). È quest’ultimo che avrà, nel corso del processo, il compito più difficile, dovendosi necessariamente armare di una perizia medico legale, con conseguente aumento dei costi di gestione del contenzioso.

Le Linee guida saranno elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private (e non solo dalle società scientifiche) e saranno integrate nel Sistema Nazionale per le Linee Guida con il coinvolgimento dell’Istituto superiore di sanità.

Viene quindi affermato il principio secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute.

Responsabilità civile dei medici

Anche nella causa civile, rivolta ad ottenere il risarcimento del danno, il giudice dovrà tenere conto del fatto che il medico si sia (o meno) attenuto alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

La responsabilità dell’ospedale o della clinica sarà di tipo «contrattuale» (con prescrizione di 10 anni) per via del rapporto che si forma con il paziente all’atto del ricovero o, comunque, della “accettazione”. Questa responsabilità resta coperta dall’assicurazione della struttura (limitata, come detto, solo ai casi di colpa grave).

La responsabilità del medico pubblico ha invece natura «extracontrattuale» (con prescrizione di 5 anni). Diverso nel caso di medico privato, il quale ovviamente  instaura col paziente un contratto (ad esempio con il dentista) nel qual caso la responsabilità è contrattuale e la prescrizione decennale.

Il decorso della prescrizione segue le regole tradizionali: il termine (di 10 o 5 anni) inizia a decorrere non dal momento in cui si è verificata la causa del danno, né tanto meno dal momento della semplice esteriorizzazione della malattia latente, bensì dal momento in cui il soggetto abbia acquisito conoscenza – o sia stato posto in grado di acquisire conoscenza – della riferibilità del danno al comportamento colposo del medico.

Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico, contenute nel Ddl Concorrenza, al momento non ancora approvato. Nel frattempo continueranno ad essere utilizzate – così in gran parte delle aule giudiziarie – le tabelle del Tribunale di Milano.

Le perizie in tribunale

Il disegno di legge riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.

Obbligo di assicurazione

Viene ribadito l’obbligo assicurativo per tutti i medici, obbligo non ancora attuato in Italia. Si conferma la copertura assicurativa per ogni struttura pubblica o privata, anche per danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. I dipendenti dovranno stipulare una polizza contro eventuali azioni di rivalsa. Si conferma l’obbligo di assicurazione in capo ai liberi professionisti.

Il paziente danneggiato potrà fare causa direttamente nei confronti dell’assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze (proprio come avviene con in sinistri stradali).

Viene istituto un Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria in caso di insolvenza della struttura. Roma Studio Legale

Fonte: La Legge per tutti

Roma Studio Legale, NomoLex Studio Legale, Roma Studio Legale, Avvocati Roma, Roma Studio Legale, Responsabilità medica, Roma Studio Legale, Riforma, Roma Studio Legale

Share

Ti potrebbe interessare

18 Febbraio 2021

Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino


Leggi ancora
26 Dicembre 2020

Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex


Leggi ancora
16 Gennaio 2020

Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione


Leggi ancora
Logo Nomolex

Ultime news

  • 0
    Il condominio può rispondere in via solidale per i danni subiti dal singolo condomino
    18 Febbraio 2021
  • 0
    Buone Feste dallo Studio Legale NomoLex
    26 Dicembre 2020
  • 0
    Spetta ai genitori, nel caso di fatto illecito del proprio figlio minore, provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione
    16 Gennaio 2020

Seguici su Facebook

Nomolex - Studio Legale e Consulenza
© 2016 NomoLex. All Rights Reserved | WebMaster 22net | Rivedi consensi Cookies
  • Informativa privacy
  • Cookie policy
Questo sito utilizza cookie tecnici per funzionare al meglio. Chiudendo questo banner e continuando nella navigazione nessun cookie diverso da quelli tecnici verrà utilizzato da questo sito. Cookie policy
Cookie SettingsAccetto X
Rivedi consensi Cookies

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
CookieDurataDescrizione
sb2 yearsThis cookie is used by Facebook to control its functionalities, collect language settings and share pages.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
CookieDurataDescrizione
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo