Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 21/11/2016 n° 23653
Con la sentenza n. 1238/2010 la Corte d’Appello di l’Aquila accoglieva l’appello proposto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo che, riconosciuta sulla scorta di c.t.u. la natura professionale della malattia che aveva cagionato il decesso D.G., accoglieva la domanda del coniuge L.R.R. e condannava l’Istituto all’erogazione delle prestazioni assicurative di legge in favore dell’attrice.
In riforma di detta sentenza la Corte d’Appello affermava invece, in base alla nuova c.t.u. disposta in appello, che il defunto fosse deceduto per un complesso patologico gravissimo (neoplasia polmonare) del tutto autonomo rispetto all’attività lavorativa pregressa (addetto all’edilizia). Aggiungeva la Corte d’appello che non poteva essere condiviso il parere del consulente di primo grado, essendo del tutto convincente il giudizio tecnico peritale acquisito in secondo grado, secondo cui la rilevanza e la gravità della patologia tumorale erano, non soltanto sufficienti di per sé a cagionare la morte, ma anche di natura ed entità tali da non essere state influenzate dalla modesta pericolosità dell’ambiente lavorativo (cantiere edile) a fronte di una inveterata e pericolosa abitudine tabagica del de cuius.
Avverso detta sentenza, il coniuge superstite, attore in primo grado, propone ricorso in Cassazione, deducendo come la sentenza impugnata degrada a “modesta” la pericolosità dell’ambiente lavorativo (cantiere edile) dove ha operato il lavoratore, e qualifica come del tutto autonoma rispetto all’attività di lavoro, la patologia tumorale che da sola avrebbe cagionato il suo decesso, negando un apporto anche soltanto concorsuale alle sostanze nocive sopraindicate, alle quali nondimeno non si nega egli fosse stato esposto nel corso dell’attività di lavoro.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In via preliminare è opportuno evidenziare la distinzione tra infortuni sul lavoro e malattie professionali: i primi, solitamente derivanti da una causa violenta, integrano episodi lesivi circoscritti nel tempo e nello spazio che colpiscono un soggetto che, direttamente, svolga una data mansione. Diversamente, le seconde, integrano una lesione dell’integrità psico-fisica che dovuta all’espletamento di una certa attività professionale e che, come tale, è idonea a colpire non solo i lavoratori o i soggetti che detta attività svolgono ma anche, ad esempio, gli abitanti dell’area circostante (si pensi alle malattie derivanti da immissioni industriali nocive); la malattia non ha una causa necessariamente violenta, né si manifesta in via immediata rispetto al suo insorgere. Infatti, il D.P.R. n. 1124/1965, che prevede l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’art. 112, in tema di prescrizione, stabilisce che l’azione per conseguire le prestazioni assicurative, si prescrive nel termine di tre anni decorrente, per gli infortuni, dal loro verificarsi, e per le malattie professionali, dal momento in cui si manifestano; in particolare, con riguardo a queste ultime, l’art. 3, stabilisce che l’assicurazione è obbligatoria per le malattie indicate nella tabella allegata, contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa. Pertanto, la “causa di lavoro” ricorre a fronte di un concetto ampio in cui rientrano anche le malattie contratte “nell’esercizio” di una delle attività ivi indicate.
Pertanto, chi è stato esposto all’amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l’origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge, quand’anche sia stato fumatore, quand’anche abbia vissuto nelle vicinanze di una industria altamente inquinante, quand’anche risultino nel giudizio altre condizioni di confondimento che non assurgano però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.
Infatti, per tale patologia la tabella ha effettuato una prognosi positiva sul nesso causale per esposizione ad amianto in termini volutamente aperti, tenendo conto della caratteristiche della malattia; soprattutto in considerazione della discussa e problematica questione della c.d. dose indipendenza delle fibre di asbesto nocive ovvero della dose necessaria ai fini dell’innesco, sviluppo, diminuzione della latenza ed accelerazione della manifestazione delle malattie mortali previste nella stessa tabella (di cui tanto si discute, anche sul terreno scientifico, ai fini della responsabilità civile e penale).
Il nesso causale ed il “rischio ambientale”
Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l’evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
Nella materia in esame, ai fini dell’operatività della tutela assicurativa, per la giurisprudenza anche costituzionale (Corte. Cost. n. 206/74) è comunque sufficiente il “rischio ambientale”, ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una c.d. noxapatogena e, cioè, di un contatto, derivante dall’ambiente di lavoro, con un fattore che abbia dato origine al danno da cui è derivata la malattia; per tale, quindi, si intende un fattore comunque presente nell’ambiente di lavoro ovvero con cui il lavoratore è venuto in contatto in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Ciò in quanto, la malattia, alla luce della scienza medica può essere considerata come la risposta dell’organismo, appunto, a una noxa patogena.
Fermo restando che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, al fine di ricostruire il nesso di derivazione causale, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore che, sul piano eziologico, abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l’azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
La presunzione operante per le malattie “tabellate”
Sul punto, la Corte h affermato che l’accertamento dell’inclusione nelle apposite tabelle, sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell’I.N.A.I.L. dell’onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell’infermità, nel caso concreto, da una causa extra-lavorativa, oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia
Sotto il profilo giuridico, la disciplina apprestata dall’ordinamento assicurativo per la tutela delle malattie professionali tabellate è peculiare in quanto la tabellazione rappresenta l’approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull’esistenza del nesso di causalità. La tabella è prevista dalla legge e viene aggiornata con decreto del Presidente della repubblica, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo. Talché, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare l’insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata), perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella).
Ora, è certamente vero che la presunzione in questione non sia assoluta (Cass. 14023/2004), rimanendo la possibilità per l’INAIL di provare una diagnosi differente, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extra-lavorativi, ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l’efficacia della prova presuntiva dell’accertata esposizione professionale e della tabella.
Nel caso del tumore polmonare (malattia di natura multifattoriale), in relazione all’esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella (dal DPR 336/1994 e ss.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi, facendosi riferimento a “lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto” e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. Dovendo perciò ritenersi che l’ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all’apporto concausale.
Basta dunque, anche a tal fine, essere stati “comunque esposti all’amianto” per motivi professionali (ad un rischio professionale amianto anche se non era diretto e qualificato in concentrazioni determinate; anche se non era collegato agli stessi presupposti identici utilizzati per calcolare il pagamento del premio supplementare) per poter essere protetti, in caso di accertamento della malattia professionale, dal sistema assicurativo e perciò indennizzati.
Le malattie non “tabellate”
Altre differenti considerazioni valgono pure ai fini del giudizio sul nesso di causalità fuori della tabella, nel campo civile o penale, o per le malattie non tabellate anche sul terreno assicurativo, in quanto, mancando il criterio di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro; in tal caso – pur tenendo conto della diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori – il nesso causale andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà, perciò, la verifica della probabilità logica (Sez. Un. Penali 30328/2002) che, rispetto a quella epidemiologica o statistica, richiede la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale.
La pronuncia della S.C.
In definitiva, deve ritenersi sempre illegittimo negare il ruolo causale di un fattore nocivo professionale tabellato semplicemente qualificando la sua pericolosità come “modesta”; in quanto, essendo tabellata la lavorazione comportante comunque una esposizione all’amianto, secondo il criterio oggettivo dell’esposizione ambientale, l’apporto del fattore extraprofessionale non potrà essere ritenuto esclusivo, ma nemmeno prevalente o comunque tale da negare qualsiasi ruolo concorsuale del medesimo fattore tabellato (senza offrire una idonea spiegazione sul piano fattuale e scientifico).
Fonte: Altalex
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