La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 45924 del 24 novembre 2011, si è occupata di un interessante caso di “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”, di cui all’art. 639 cod. pen.
In particolare, se una persona sputa ripetutamente addosso alla nostra automobile, possiamo agire in giudizio per vederla condannata per tale reato?
Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, sembrerebbe proprio che tale condotta possa costituire reato, almeno laddove non si risolva in un episodio singolo ma consista di più episodi dello stesso tipo.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice di Pace di Castel Baronia, con sentenza del 21.1.2010, aveva condannato un imputato alla pena di Euro 50 di multa, per il reato di cui sopra, per aver deturpato e imbrattato con uno sputo l’autovettura della persona offesa.
Il Tribunale di Ariano Irpino, in riforma della sentenza di primo grado, aveva, tuttavia, assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste”.
Il Tribunale, in particolare, riteneva “che il semplice sputo non fosse idoneo a produrre un’alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res (cosa), necessaria ai fini della configurazione del reato”.
Ritenendo tale sentenza ingiusta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino e il difensore della parte civile proponevano ricorso per Cassazione, rilevando che “l’atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene stesso e a configurare il reato di cui all’art. 639 c.p.”.
Inoltre, veniva rilevato come non si fosse trattato di un unico sputo, bensì di “innumerevoli episodi”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dai ricorrenti, accogliendo i relativi ricorsi, in quanto fondati.
Secondo la Cassazione, infatti, il Tribunale, nel rilevare che “lo sputo non appare idoneo a produrre una alterazione temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato“, non aveva considerato che nella fattispecie si trattava “di diversi sputi” e aveva confuso “l’elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneità della condotta”.
Evidenziava la Cassazione, in particolare, che il reato di cui all’art. 639 c.p., “può configurarsi allorchè gli sputi, per la particolare densità, o perchè reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo”.
Di conseguenza, la Cassazione riteneva di dover annullare la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Ariano Irpino, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, tenendo in considerazione le osservazioni sopra esposte e valutando nuovamente se, “nel caso di specie, gli sputi siano stati idonei o meno a imbrattare l’autovettura” della persona offesa.
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