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Fissato in € 11.528,41 il reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato (si tratta del cosidetto “gratuito patrocinio”), purché le pretese che si intendono azionare in giudizio non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è previsto sia per i giudizi civili che penali, nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) ed anche per il processo amministrativo, contabile e tributario.
L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Quale reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una certa soglia prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
Tale soglia reddituale viene periodicamente aggiornata con decreto ministeriale al fine di essere adeguata al costo della vita.
Da ultimo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 12 agosto 2015 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 88334 del 7 maggio 2014 titolato “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il Ministero della giustizia ha adeguato la soglia del reddito per per l’ammissione al cosiddetto “gratuito patrocinio” conto della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Attualmente e quindi dalla data del decreto ad oggi l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è aggiornato in euro 11.528,41 (undicimilacinquecentoventotto/41).
Il precedente valore, così come adeguato con decreto del 23 luglio 2014, era pari ad € 11.369,24.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Vi è tuttavia un’eccezione: si tiene conto del solo reddito personale del solo istante quando la causa che intende avviare (o in cui intende resistere) ha ad oggetto  diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Attenzione però a quali redditi vengono conteggiati. A norma del terzo comma dell’art. 76 ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Maggiorazione di reddito per la difesa penale
Si rammenta che qualora il patrocinio a spese dello Stato venga però richiesto per una difesa in un processo penale e il soggetto richiedente l’assistenza legale conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante (comma 2), ma il tetto reddituale è maggiorato di € 1.032,91 per ciascuno dei detti familiari conviventi(articolo 92 D.P.R. n. 115/2002).

Le persone giuridiche possono accedere al gratuito patrocinio?
Possono accedere al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; i cittadini stranieri (purché regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare) e gli apolidi.
Quanto alle persone giuridiche generalmente non sono ammesse al beneficio salvo che si tratti di  enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. 

Fonte: MioLegale.it

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