È stato approvato definitivamente il 28 novembre 2016 dalla Camera dei Deputati il Testo unico del vino recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Il provvedimento, suddiviso in otto Titoli e in 90 articoli, è il risultato di un lavoro parlamentare condiviso tra le varie forze politiche e che, dopo l’approvazione a fine settembre a Montecitorio, è stato modificato al Senato per le parti relative alle sanzioni previste dall’articolo 74 comma 7, che introduce una sanzione da 30.000 a 100.000 euro per le contraffazioni o alterazioni dei contrassegni, il richiamo ai regolamenti della Commissione europea e una correzione formale che riguarda la salvaguardia dei vigneti eroici o storici:
“7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all’articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall’articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all’articolo 48, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all’articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro”.
La legge, inoltre, semplifica il sistema di produzione, commercializzazione, denominazione di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio.
Tra le novità apportate dalla riforma segnaliamo l’articolo 7 che contiene una disciplina sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici: “1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici». al fine di promuovere interventi di ripristino recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico”.
Altra novità importante riguarda la tutela contro le varie forme di contraffazione.
Gli articoli 63 e 64 del disegno di legge, cui si rinvia, infatti, stabiliscono che i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro unico dei controlli (RUCI) a prescindere se siano o meno imprese agricole.
Fonte: Filo diritto
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